Con la circolare 4 febbraio 2014, n. 18, l’Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla Gestione separata.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2014 sono pari a:
– 27,72% (27,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
– 28,72% (28,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Le suddette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 che per l’anno 2014 è pari ad euro 100.123,00.
Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 233/1990, l’Istituto comunica che detto minimale per l’anno 2014 è pari ad euro 15.516,00.
Di conseguenza, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,480 ai fini pensionistici).
Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane immutata nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari, rispettivamente, al 55% ed al 45% dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Inoltre, nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ex art. 34, L. n. 342/2000, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’art. 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.