Con la circolare n. 138 del 27 settembre 2013, l’Inps  ha fornito  indicazioni per l’accesso agli incentivi all’assunzione di giovani previsti dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013, in base al quale, al fine di favorire la creazione di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età, viene istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse stanziate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo spetta:

  1. per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
  2. per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001;
  3. per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto;
  4. per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. L’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato e l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio, perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa, per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso; l’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza;
  5. in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tale ipotesi è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto 30 anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio. E’ possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; pertanto, per l’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza;
  6. per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità.

L’incentivo non spetta:

  • per le assunzioni con contratti di lavoro domestico;
  • per i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto.

L’incentivo è corrisposto:

  • per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi  nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.  Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive indicate.

Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013.

Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto e deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.

Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure, mediante un’assunzione compensativa successiva, entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

In particolare, a decorrere dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013 è accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.

Con la circolare n. 138 ‘Inps specifica che:

– le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio;

– l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta. Dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve:

  • entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, nel caso in cui non lo avesse ancora fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;
  • entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, è necessario presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora, nel termine indicato dall’articolo 1, comma 5, decreto legge n. 76/2013, venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.