Nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni il datore di lavoro è tenuto al versamento all’INPS di un “contributo di licenziamento”.

Il contributo è pari al 50% del trattamento mensile dell’ASPI per ogni 12 mensilità aziendale negli ultimi 3 anni (quindi, al massimo 1,5 volte l’ASPI).

Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni del rapporto di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazione.

Il contributo non è dovuto, fino al 31.12.2016, nei casi in cui sia dovuto l’attuale contributo d’ingresso alla mobilità: a decorrere dal 01.01.2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento viene triplicato.

Il contributo di licenziamento, per il periodo 2013-2015, non è dovuto:

  1. per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto (ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro);
  2. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.