Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI).

Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Riforma Foriero ha istituito l’ASPI. Trattasi di un’indennità mensile che verrà corrisposta a quei lavoratori che si troveranno, involontariamente, privi di occupazione.

L’ASPI sostituirà:

  1. dal 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione;
  2. dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità.

BENEFICIARI.

Possono beneficiare dell’ASPI:

  1. tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato ex art. 1 comma 3 L. 142/2001;
  2. i dipendenti pubblici con contratto non a tempo indeterminato.

Rimangono esclusi:

  1. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  2. i collaboratori coordinati e continuativi (per i quali è previsto un rafforzamento dell’attuale una tantum).

I requisiti per poter fruire dell’ASPI sono i seguenti:

  1. il soggetto deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria (sono esclusi, quindi, i lavoratori dimessi e che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro)
  2. il soggetto deve poter vantare 2 anni di anzianità contributiva;
  3. il soggetto deve poter vantare almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

DURATA. 

Per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2015 la durata dell’indennità sarà pari a:

  1. eventi di disoccupazione verificatisi nel 2013: 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore ai 50 anni.
  2. eventi di disoccupazione verificatisi nel 2014: 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni;
  3. eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015: 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ASPI verrà erogata per:

  1. 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni;
  2. 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni.

IMPORTO.

L’importo dell’indennità è pari a:

  • 75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore ad € 1.180,00 (valore valido per il 2013);
  • nel caso in cui la retribuzione superi tale limite, l’indennità è pari al 75% del predetto importo aumentata del 25% della retribuzione eccedente.

La retribuzione di riferimento è quella imponibile ai fini previdenziali riferita all’intero periodo biennale interessato divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

In ogni caso l’indennità non può essere superiore al tetto massimo previsto per la CIGS.

Dopo i primi 6 mesi l’indennità è abbattuta del 15% più un ulteriore 15% dopo i primi 12 mesi.

Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

DOMANDA.

L’indennità spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di spettanza del trattamento.