
Il D.M. 27 luglio 2000, in materia di equipollenza dei diplomi per i professionisti sanitari che praticano la riabilitazione, considera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista il diploma di masso fisioterapista esclusivamente se conseguito all’esito di un corso triennale.
La Cassazione ha ritenuto di escludere il principio, invocato dalla ricorrente, dell’irretroattività di una legge, la n. 42/1999, che ha proprio lo scopo di garantire, in un settore delicato come quello sanitario, livelli professionali omogenei, da raggiungere anche attraverso appositi corsi di riqualificazione.
La lavoratrice non aveva tentato di mettersi in linea con quanto previsto dalla riforma. La frequenza di un corso triennale avrebbe potuto rendere solo temporanea l’impossibilità di prestare la sua attività.