L’Inps, con il messaggio n. 8355 del 22 maggio 2013, fornisce indicazioni operative in merito alla liquidazione dell’indennità economica ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
L’indennità è riconosciuta al collaboratore a progetto che soddisfi in via congiunta i seguenti requisiti previsti dalla Riforma Fornero:
- abbia operato in regime di monocommitenza nell’anno precedente (2012);
- abbia conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (2012);
- abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
- abbia dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;
- abbia almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per il 2013, il minimale annuo è pari ad euro 15.357,00.
L’indennità è soggetta a tassazione corrente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).