L’Inps, con il messaggio n. 8355 del 22 maggio 2013, fornisce indicazioni operative in merito alla liquidazione dell’indennità economica ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.

L’indennità è riconosciuta al collaboratore a progetto che soddisfi in via congiunta i seguenti requisiti previsti dalla Riforma Fornero:

  • abbia operato in regime di monocommitenza nell’anno precedente (2012);
  • abbia conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (2012);
  • abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
  • abbia dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;
  • abbia almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).
La domanda deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Per il 2013, il minimale annuo è pari ad euro 15.357,00.

L’indennità  è soggetta a tassazione corrente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).