imagesCAOFWKGECon interpello n. 26 del 7 novembre 2014 il Ministero del Lavoro risponde ad un’istanza avanzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente concludendo che tale limite non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

In particolare, l’istante chiede se l’eccezione che vale in materia per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo debba riferirsi al Ccnl applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Inoltre la legge espressamente dispone che il citato limite quantitativo non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo” e i datori di lavoro interessati sono:

– quelli iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;

– quelli che, pur non rientrando nel codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.