imagesCAL86UJVCon  interpello n. 28 del 7 novembre 2014 il Ministero risponde all’Associazione religiosa istituti socio-santitari (Aris) circa la corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 cod. civ.

Specificamente, è stato chiesto se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.

Il Ministero fa presente che, allo scopo di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore, la L. n. 92/2012 ha esteso, da un anno a tre anni di vita del bambino, il periodo in cui è necessaria la convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

Pertanto, considerato che le modifiche relative all’estensione temporale da uno a tre anni, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse, il Ministero ritiene che l’art. 55, comma 5 debba essere interpretato nel senso che in caso di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino non sia necessaria l’osservanza del preavviso.