Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 10 giugno 2013, la lettera circolare n. 10478/2013 con le indicazioni ai propri ispettori, relativamente ai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura.

In particolare, gli ispettori dovranno considerare le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolge dal familiare impiego full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

In detti casi, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale.

Al di fuori delle fattispecie di familiare pensionato o familiare lavoratore full time, la circolare individua un parametro per il riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari corrispondente in 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.

Il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.