Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l’acquisto di attrezzature e corsi di formazione.

Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese che danno diritto al credito d’imposta il periodo che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Di fatto, però, l’agevolazione non è mai diventata operativa per l’assenza del decreto attuativo.

Con la successiva legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvata lo scorso febbraio, il periodo è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.

L’attesa, però, non è terminata e l’accesso all’agevolazione non è ancora sbloccato: sarà necessario un ulteriore passaggio per definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza.

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

L’incentivo è riservato ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti come:

  1. dipendenti;
  2. lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, quindi anche non corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti.

Per accedere al credito d’imposta questi devono presentare i seguenti requisiti:

  1. essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  2. essere alle dipendenze almeno a partire dal 1° gennaio 2021, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, o svolgere come lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, attività di cuoco professionista svolta presso le stesse strutture (anche senza essere in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0);
  3. essere nel pieno godimento dei diritti civili.

Le spese su cui si applica il bonus cuochi professionisti sono quelle legate:

  1. all’acquisto di beni strumentali durevoli. Per beni durevoli si intendono quindi, da una parte, macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, dall’altra strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  2. alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Le spese devono, dunque, essere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti e devono essere sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre lo è l’Imposta sul valore aggiunto.

Tipologia di agevolazione

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e   il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6.000 euro.

Per fruire dell’incentivo, i soggetti interessati in possesso dei requisiti devono presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Trascorso il periodo per la presentazione delle domande, il Ministero accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza.

Per le domande andate a buon fine, il MISE determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate.