indennità-di-maternità-638x425La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 22350 del 18 dicembre 2015, comunica alle proprie Direzioni territoriali del lavoro la modifica del modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

La compilazione del nuovo modello è stata predisposta al fine di far conoscere esaustivamente ai lavoratori interessati, le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti. In particolare, nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, nonché il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in luogo del congedo parentale.

Tuttavia, la circolare precisa che l’estensione dell’indennità prevista per il licenziamento all’ipotesi di dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre è riferita soltanto a quelle presentate fino al compimento del primo anno di vita del figlio, salva l’ipotesi di dimissioni per giusta causa per le quali spetta l’indennità.

Per verificare la genuinità del consenso sono state introdotte, altresì, due voci riguardanti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.

La nuova modulistica, disponibile sul sito internet del ministero nella sezione “modulistica in uso”, va inviata al seguente indirizzo: DGAttivitaIspettivaDiv1@lavoro.gov.it