Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare 5 agosto 2013  n. 14184,  ha precisato talune indicazioni riguardo gli  obblighi di natura assicurativa dei collaboratori e al corretto utilizzo del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008.

In relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, tali obblighi risultano sussistenti ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”. E’ accidentale una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Ciò premesso, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 occorre tenere presente che:

– la base numerica su cui calcolare il totale dei “lavoratori presenti sul luogo di lavoro” al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL;

– ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati, evidentemente, i lavoratori non assicurabili all’INAIL.