La regione Puglia, con legge n. 23 del 5 agosto 2013, ha approvato le norme che disciplinano i tirocini formativi.

Nel dettaglio:

  • La durata del tirocinio non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di 30 giorni. Il termine è elevato a 12 mesi, prorogabili fino a 24 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili (ex legge n. 68/1999), a persone svantaggiate (ex legge n. 381/1991) nonchè immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
  • L’impegno richiesto al tirocinante non può superare le 30 ore settimanali (con divieto di lavoro notturno);
  • E’ possibile ospitare tirocini nel limite di : 1 tirocinante  (nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato), 2 tirocinanti (nelle unità produttive da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato) e un numero di tirocinanti pari a max il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (nelle unità con più di 20 dipendenti). Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili, svantaggiati e immigrati.
  • Possono ospitare tirocini i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale e che:
  1. siano in regole con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. siano in regola con la normativa sul collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
  3. non abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cig per lavoratori con mansioni equivalenti;
  4. non siano in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
  • E’ fatto divieto di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso  unità produttive diverse.
  • Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di € 450,00 lordi, salvo che il tirocinante non risulti percettore di altr forma di sostegno al reddito.
  • Il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge regionale comporta l’esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi per i 5 anni successivi all’accertamento della violazione oltre che la revoca di finanziamenti erogati in suo favore.