Rispondendo a un interpello il Ministero ha precisato che, anche se la normativa fa riferimento alla sola cassa integrazione guadagni straordinaria, si deve ritenere che la sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/99 – stante la ratio della normativa in questione – trovi applicazione anche nei casi di attivazione della cassa integrazione straordinaria in deroga (esclusa invece la CIGO in deroga).
A tal fine, le aziende che siano già in possesso del provvedimento che autorizza la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione dell’obbligo di assunzione effettuando apposita comunicazione.
Quelle, invece, che siano ancora in attesa del provvedimento potranno presentare domanda per ottenere la sospensione temporanea per un periodo pari a tre mesi purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale.