A partire dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha previsto una deroga sostanziale rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008. Qualora vengano accertati lavoratori in nero, la decurtazione dei punti dalla patente avverrà immediatamente a seguito del verbale unico di accertamento e notifica redatto dagli ispettori del lavoro, senza più la necessità di attendere che l’ordinanza ingiunzione diventi definitiva. Questa modifica rappresenta un cambiamento radicale nella tempistica di applicazione delle sanzioni, rendendo l’effetto punitivo pressoché contestuale all’accertamento della violazione.
L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà avvalersi anche delle informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso per procedere alla decurtazione. Sebbene si attendano chiarimenti ufficiali, secondo un’interpretazione letterale della norma la decurtazione avverrebbe anche indipendentemente da un’eventuale successiva regolarizzazione del lavoratore a seguito di diffida contenuta nel verbale stesso.
Nuovo sistema di decurtazione dei punti
Le modifiche non riguardano soltanto la tempistica ma anche l’entità delle penalizzazioni. Attualmente la normativa prevede quattro diverse fattispecie di lavoro nero con decurtazioni graduate in base alla durata dell’occupazione irregolare: un credito per impiego fino a trenta giornate, due crediti da trentuno a sessanta giornate, tre crediti oltre le sessanta giornate, con un credito aggiuntivo se il lavoratore è clandestino, minore in età non lavorativa o percettore di assegno di inclusione o supporto per la formazione e il lavoro.
Dal 1° gennaio 2026, il nuovo regime unifica le prime tre ipotesi in un’unica fattispecie sanzionatoria prevedendo la decurtazione di cinque punti per singolo lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’impiego. Questo significa che anche un solo giorno di lavoro nero comporterà la stessa penalizzazione prevista in precedenza per occupazioni superiori ai sessanta giorni. Nel caso in cui il lavoratore irregolare sia un clandestino, un minore o un percettore delle prestazioni assistenziali sopra indicate, la decurtazione salirà a sei punti.
Impatto operativo della nuova disciplina
Le conseguenze pratiche di queste modifiche sono rilevanti. Con due soli lavoratori in nero si arriverà a perdere dieci punti dalla patente. Va ricordato che il limite massimo di punti decurtabili nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo corrisponde al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave. Pertanto, anche in presenza di tre o più lavoratori irregolari, la decurtazione massima applicabile dovrebbe attestarsi a dieci crediti, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti relative a clandestini o minori.
Considerando che la patente a crediti parte da un punteggio base di trenta punti, eventualmente incrementabile fino a un massimo di cento punti al ricorrere di determinate condizioni, il rischio di scendere sotto la soglia critica dei quindici punti diventa concreto anche con poche violazioni. Scendere sotto tale soglia comporta l’impossibilità di continuare a operare in cantiere, fatta salva la possibilità di completare le attività già in corso quando i lavori eseguiti superino il trenta per cento del valore contrattuale e sempre che non intervenga un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008.
Regime transitorio
È importante sottolineare che le nuove disposizioni troveranno applicazione esclusivamente per le condotte realizzate successivamente al 1° gennaio 2026. Gli accertamenti relativi a violazioni commesse prima di tale data continueranno a seguire la disciplina previgente, con decurtazione subordinata all’adozione dell’ordinanza ingiunzione definitiva e applicazione del precedente sistema di calcolo dei punti.
