Dal 1° marzo 2026 sarà disponibile, sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro – sezione Servizi Lavoro, il nuovo applicativo per la compilazione e la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025, con scadenza fissata al 30 aprile 2026.

L’adempimento si inserisce nel quadro dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) ed è uno degli strumenti centrali del sistema di monitoraggio della parità di genere nei luoghi di lavoro.

Soggetti obbligati

Sono tenute alla redazione e trasmissione del Rapporto:

  • tutte le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.

Per le imprese con organico inferiore la compilazione resta facoltativa, ma può assumere rilievo strategico:

  1. ai fini della partecipazione a procedure pubbliche;
  2. nell’ambito dei percorsi di certificazione della parità di genere.

Contenuti del Rapporto

Il modello raccoglie informazioni relative a:

  • composizione dell’organico;
  • assunzioni e cessazioni;
  • inquadramenti e progressioni di carriera;
  • livelli retributivi;
  • utilizzo degli istituti contrattuali.

Si tratta, quindi, di un adempimento con rilevanti riflessi non solo sotto il profilo normativo, ma anche in termini di analisi organizzativa e politiche di gestione del personale.

Modalità operative

La compilazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Il nuovo applicativo consentirà:

  • il riutilizzo dei dati del biennio 2022-2023, con possibilità di aggiornamento;
  • una riduzione degli oneri amministrativi, fermo restando l’obbligo di verifica puntuale delle informazioni inserite.

È inoltre prevista una sezione dedicata all’assistenza tramite l’URP online del Ministero.

Regime sanzionatorio

Il rispetto della scadenza del 30 aprile 2026 assume particolare rilievo.

In caso di inadempimento:

  • applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955;
  • in caso di mancata trasmissione protratta per oltre 12 mesi → sospensione per un anno dei benefici contributivi;
  • per Rapporto incompleto o non veritiero → sanzione da 1.000 a 5.000 euro.