Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della art. 18, comma 5 del D.L. n. 98/2011 che prevedeva che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota percentuale per il calcolo della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.
La suprema Corte ha ritenuto che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità debba rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.
Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, l’art. 18, comma 5 del D.L. n. 98/2011 cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.
Di conseguenza, l’INPS intervenendo con circolare n. 178 del 2016 ha chiarito quanto segue:
-
le domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, senza alcuna riduzione;
-
le pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza sopra indicata, le stesse sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa. I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti;
-
le pensioni ai superstiti eliminate, le stesse saranno rideterminate su istanza degli aventi diritto nel rispetto dei termini prescrizionali.
Infine, l’Inps comunica che le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni fornite.
Di conseguenza, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata, mentre per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.