imagesCon messaggio del 2 febbraio 2016 n. 8628,  l’Inps è intervenuto con importanti precisazioni in materia di lavoro accessorio specificando alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali.

Di norma, il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher per i committenti imprenditori e professionisti:

  • il limite di 2.000,00 euro erogabili al singolo prestatore (rivalutato per il 2015, a 2.020,00 euro netti, pari a      2.693,00 euro lordi);
  • l’obbligo  di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

Tuttavia, l’INPS ha recentemente chiarito che, in linea generale, l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile. Pertanto, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle due limitazioni suddette.

A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:

  • committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • ambasciate;
  • partiti  e movimenti politici;
  • gruppi parlamentari;
  • associazioni sindacali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • chiese  o associazioni religiose;
  • fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • condomini;
  • associazioni  e società sportive dilettantistiche;
  • associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco      ecc.);
  • comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS,      ecc..

Pertanto, diversamente per quanto prescritto per gli imprenditori commerciali e professionisti, il tetto massimo per l’utilizzo dei voucher nel settore no Profit e Condomini può essere di euro 9.333,00 lordi per prestatore, mentre non vale il limite di 2000 euro annui con cui possono retribuire ogni singolo prestatore attraverso i voucher.

Oltre al chiarimento in ordine al limite di compensi, è stato precisato che per i medesimi committenti non sussiste alcun obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica, per cui potranno continuare ad acquistare i voucher in modalità cartacea.