Con messaggio del 2 febbraio 2016 n. 8628, l’Inps è intervenuto con importanti precisazioni in materia di lavoro accessorio specificando alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali.
Di norma, il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher per i committenti imprenditori e professionisti:
- il limite di 2.000,00 euro erogabili al singolo prestatore (rivalutato per il 2015, a 2.020,00 euro netti, pari a 2.693,00 euro lordi);
- l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
Tuttavia, l’INPS ha recentemente chiarito che, in linea generale, l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile. Pertanto, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle due limitazioni suddette.
A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:
- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..
Pertanto, diversamente per quanto prescritto per gli imprenditori commerciali e professionisti, il tetto massimo per l’utilizzo dei voucher nel settore no Profit e Condomini può essere di euro 9.333,00 lordi per prestatore, mentre non vale il limite di 2000 euro annui con cui possono retribuire ogni singolo prestatore attraverso i voucher.
Oltre al chiarimento in ordine al limite di compensi, è stato precisato che per i medesimi committenti non sussiste alcun obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica, per cui potranno continuare ad acquistare i voucher in modalità cartacea.