DIMISSIONI DA CONVALIDARE. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e le dimissioni devono essere convalidate perché siano efficaci.
La convalida viene effettuata presso la Direzione territoriale per il lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competente o presso le sedi che verranno individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In alternativa, l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale è condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni sono prive di effetto, in mancanza di convalida o della sottoscrizione della comunicazione di cessazione, qualora il datore di lavoro non provveda a trasmettere al lavoratore l’invito a presentarsi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Il rapporto si intende risolto qualora il lavoratore non aderisca, entro sette giorni, all’invito del datore di lavoro di presentarsi di fronte ad una delle sedi indicate o qualora no apponga idonea dichiarazione sulla comunicazione di cessazione. Tale invito si considera effettuato quando è stato recapitato al domicilio del lavoratore o quanto gli sia stato consegnato a mano.
Entro sette giorni dalla ricezione dell’invito il lavoratore ha facoltà di revocare, in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale. Il rapporto di lavoro, se interrotto, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.
Le dimissioni o la risoluzione consensuale della lavoratrice durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore in famiglia devono essere convalidate dal servizio ispettivo del lavoro.
Il datore di lavoro che abusi delle cosiddette “dimissioni in bianco” viene punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro.
PERMESSI AL PADRE LAVORATORE PER LA NASCITA DEL FIGLIO. E’ previsto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo è facoltativa l’astensione dal lavoro per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (previa comunicazione al datore di lavoro con preavviso di giorni 15). Viene riconosciuta la seguente indennità giornaliera a carico dell’Inps:
– pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre;
– pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio;
– corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.
La definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali nonché del numero e dell’importo dei voucher, tenendo conto anche dell’Isee (situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, è rimessa ad un decreto ministeriale da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di riforma.