PARTITE IVA. La riforma Fornero sancisce che, in presenza di taluni elementi, le prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione a progetto e che in caso di assenza anche dei requisiti richiesti dal cocopro (forma scritta del progetto) scatta la presunzione assoluta di subordinazione.

Si presumono cocopro le partite IVA se ricorrono almeno due requisiti:

  1. La collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’anno solare;
  2. Il corrispettivo della collaborazione costituisce più dell’80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’anno solare;
  3. Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

La presunzione di cocopro non opera qualora la prestazione lavorativa sia caratterizzata da competenze professionali di alto contenuto acquisite attraverso percorsi formativi specifici oppure venga svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

CONTRATTO A PROGETTO. E’ ammesso solo se riconducibile ad un progetto specifico e non più a programmi di lavoro o fasi di esso. Non può essere una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o riguardare compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta deve figurare anche “il risultato finale che si intende conseguire” attraverso il contratto di lavoro a progetto.

Una novità assoluta è costituita dall’intervento normativo sulla disciplina del compenso corrisposto ai collaboratori a progetto, che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi per ciascun settore di attività con riferimento a mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

E’ previsto l’incremento dell’aliquota contributiva I.v.s. degli iscritti alla Gestione separata Inps al fine di equipararla ai lavoratori subordinati. L’innalzamento è previsto in misura crescente dal 2013 al 2018 con aumento: al 33%, per i non iscritti ad altra gestione; al 24%, per gli iscritti ad altra gestione/titolari di trattamento pensionistico.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO. Si stabilisce che qualora l’apporto dell’associato in partecipazione consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

La violazione della suddetta norma comporta che il rapporto con tutti gli associati sia considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La norma qualifica, inoltre, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare (ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile) – salva prova contraria – come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, si dispone che sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge di riforma, siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.