LAVORO A CHIAMATA. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero, il contratto a chiamata può essere avviato:

  1. Con soggetti di età superiore ai 55 anni;
  2. Con soggetti di età inferiore ai 24 anni, fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro il 25esimo anno di età;
  3. Per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  4. Per le attività di cui alla tabella allegata al RD n. 2657/1923.

Pertanto, scompare la fattispecie di cui all’art. 37 del DLgs n. 276/2003 (abrogato dalla riforma) vale a dire la possibilità di avviare contratti di lavoro a chiamata per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.

Altra novità è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa di durata non superiore a 30 giorni, è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

LAVORO ACCESSORIOVengono ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi il cui importo complessivo non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Relativamente alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui, le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.

Inoltre, vengono soppresse le norme che norme che consentono:

– alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro;

– prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (discipline sperimentali in vigore fino al 31 dicembre 2012).

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. La Riforma prevede la stipula tra Governo e Regioni di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

– revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

– previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

– individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

– riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

La mancata corresponsione dell’indennità allo stagista comporta a carico del trasgressore l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.