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In data 17 aprile 2015 Confprofessioni con Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.

Le principali novità del rinnovo

  • Nuovi minimi retributivi, come riportato nella tabella:

Livelli

Aprile 2014

Aumento

RTB minima

Q

21,17

2.034,50

1

18,74

1.800,41

2

16,32

1.568,21

3S

15,14

1.454,59

3

15,00

1.441,37

4S

14,55

1.397,74

4

14,02

1.347,55

5

13,05

1.254,21

  • Innalzamento della contribuzione alla bilateralità (art. 13): il contributo complessivo è elevato a Euro 22,00 (prima 19 Euro ) per 12 mensilità, di cui sempre Euro 2,00 a carico del lavoratore e sempre da versare mediante mod. F24, con la causale ASSP. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 32 Euro (prima 23 Euro) e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto, non riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

  • Limiti di contingentamento per i contratti a termine (art. 53): le parti sociali hanno previsto che i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità ovvero senza effettuare il cosiddetto “stop and go”. Inoltre, in relazione al numero di contratti a termine attivabili, in funzione del numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistenti al momento dell’assunzione dello stesso lavoratore a termine, i datori di lavoro devono attenersi ai limiti illustrati nella seguente tabella:
Dimensioni occupazionali della struttura Numero contratti a tempo determinato
Fino a 5 dip. a tempo indeterminato 3 lavoratori a termine
Da 6 a 15 dip. a tempo indeterminato 50% (arrotondato al numero intero superiore) dei lavoratori a tempo indeterminato
Oltre i 15 dip. a tempo indeterminato 30% (arrotondato al numero intero superiore) dei lavoratori a tempo indeterminato

  • Introduzione del contratto di reimpiego (art. 55):  in via sperimentale per la vigenza del contratto, le parti sociali hanno introdotto uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato con finalità di reimpiego di soggetti svantaggiati: a) i lavoratori ultracinquantenni; b) i disoccupati di lunga durata alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi; c) gli inoccupati di lunga durata alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi.Con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato e al  fine di garantire un percorso di reimpiego, è possibile corrispondere ai lavoratori assunti a tempi indeterminato con contratto di reimpiego un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento; tale tipologia contrattuale non è applicabile ai lavoratori inquadrati nel V livello.

  • Nuova disciplina dei permessi per i neoassunti (art. 76): come da tabella seguente
Distribuzione dell’orario Anzianità aziendale Maturazione ROL
Orario settimanale su 5 giorni Fino a 12 mesi Nessuna maturazione
Da 12 ai 24 mesi 20 ore
Da 24 a 36 mesi 30 ore
Dopo i 36 mesi 40 ore
Orario settimanale su 6 giorni Fino a 6 mesi Nessuna maturazione
Da 6 ai 12 mesi 33 ore
Da 12 ai 18 mesi 49,5 ore
Dopo i 18 mesi 66 ore

  • Disciplina del congedo parentale ad ore (art. 98), secondo cui la volontà di avvalersi del congedo parentale ad ore deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando: il numero di mesi di congedo che intende usufruire; l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine); la programmazione mensile delle ore di congedo che deve essere concordata con il datore di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative. Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere mentre è prevista la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge, e di cumulare il congedo a ore nell’ambito della stesa giornata con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL (fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all’apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all’INPS)

 

  • Tutela della malattia in caso di gravi patologie (art. 104 e 105): nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto – pari a 180 giorni di malattia nell’arco dell’anno solare – è elevato di ulteriori 90 giorni, a condizione che il lavoratori fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili in essa contenuti, indispensabile per ottenere il rimborso dall’ente bilaterale dell’indennità erogata dal datore di lavoro. Infatti durante il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, il datori di lavoro dovrà effettuare un’integrazione della retribuzione del lavoratore in malattia tale da raggiungere: per il 7° e 8° mese, il 100% della retribuzione; per il 9° mese, il 75% della retribuzione. In questo caso, l’Ente bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.