buoniL’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat. Fermo il limite complessivo di 5.000 euro in un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative accessorie possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.

Come già avvenuto lo scorso anno, anche per il 2015, l’Inps ha provveduto a diffondere i nuovi importi massimi, dopo che l’ISTAT ha stabilito nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, nel periodo gennaio – dicembre 2014. I nuovi limiti massimi (lordi e netti) per anno solare sono pertanto:

  • € 5.060,00 per la totalità dei committenti;
  • € 2.020,00 nel caso in cui i committenti siano imprenditori commerciali o liberi professionisti.

Inoltre la legge 10 dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 51 porta la soglia “generale” in capo al percipiente a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati, e dispone poi che, fermo tale limite, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.