Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano fornisce un chiarimento di rilievo sui limiti della somministrazione di lavoro, affermando che il requisito della temporaneità dell’utilizzo del lavoratore deve essere rispettato anche nella somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).
La pronuncia si inserisce nel percorso tracciato dalla giurisprudenza unionale e nazionale, rafforzando l’orientamento volto a prevenire fenomeni di abuso della somministrazione e utilizzi elusivi rispetto al lavoro subordinato diretto.
Il caso esaminato dal Tribunale
La controversia riguarda una lavoratrice impiegata presso la stessa impresa utilizzatrice per oltre quattro anni, inizialmente tramite una successione di contratti di somministrazione a termine e successivamente mediante staff leasing.
Durante l’intero periodo, l’attività lavorativa è stata svolta in modo continuativo, con mansioni identiche e inquadramento invariato, sino all’interruzione della missione e alla collocazione in disponibilità da parte dell’agenzia.
Il richiamo alla direttiva europea e alla giurisprudenza
Nel ricostruire il quadro normativo, il Tribunale richiama le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione, dalle quali emerge che la direttiva 2008/104/CE attribuisce carattere temporaneo al lavoro tramite agenzia con riferimento alle modalità di utilizzo presso l’impresa, e non alla natura del posto di lavoro.
Ne consegue che anche in presenza di un fabbisogno produttivo stabile, la somministrazione non può tradursi in un impiego permanente mascherato.
Missioni reiterate e controllo giudiziale
In assenza di limiti temporali rigidamente predeterminati dalla normativa nazionale, il giudice è chiamato a valutare se la durata complessiva della missione, le modalità di svolgimento e l’assenza di ragioni oggettive rendano l’utilizzo del lavoratore incompatibile con la fisiologia della somministrazione.
L’obiettivo è evitare che lo strumento venga utilizzato per aggirare la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Staff leasing: stabilità formale e rischio sostanziale
Un passaggio centrale della decisione riguarda il rischio di elusione nello staff leasing. Secondo il Tribunale, la stabilità del rapporto con l’agenzia e l’indennità di disponibilità non escludono, di per sé, una compressione delle tutele quando il lavoratore viene impiegato senza limiti temporali presso lo stesso utilizzatore.
Anche nello staff leasing, pertanto, l’utilizzo deve essere coerente con il requisito della temporaneità, pena l’illegittimità della somministrazione.
Le conseguenze nel caso concreto
Nel caso di specie, la protrazione dell’impiego per oltre quattro anni, l’identità delle mansioni e la mancanza di giustificazioni oggettive hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità della somministrazione e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.
Implicazioni operative
La sentenza ribadisce che la temporaneità rappresenta un elemento strutturale della somministrazione di lavoro, anche quando realizzata mediante staff leasing.
L’utilizzo continuativo del lavoratore presso il medesimo utilizzatore espone l’impresa a rischi significativi sul piano giuridico e occupazionale, con possibili effetti di conversione del rapporto.

