Il decreto legge n. 76/2013 ha ripristinato gli intervalli temporali minimi tra un contratto a termine e l’altro pari a 10 e 20 giorni, a seconda che la durata del primo contratto sia stata pari/inferiore o superiore a 6 mesi. Tali intervalli possono non trovare applicazione nel caso delle attività stagionali di cui al Dpr n. 1525/1963 e nelle altre eventuali ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali.
Abolito, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego, entro la scadenza del termine iniziale, la continuazione del rapporto fino a 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto abbia avuto durata inferiore o superiore a 6 mesi).