Il decreto legge n. 76/2013 ha riportato la normativa sullo stato di disoccupazione alla versione antecedente la legge n. 92/2013 (riforma Fornero) prevedendo che i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purchè ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari ad € 8.000 lordi in caso di lavoro subordinato e ad € 4.800 lordi se la prestazione è di natura autonoma.

Nei limiti sopra detti, il lavoratore conserverà lo stato di disoccupazione.