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	<title>&#039;distacco&#039; Archivi - Studio Loscalzo</title>
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	<description>Consulenza del lavoro</description>
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		<title>Distacco transnazionale: primi chiarimenti dal Ministero</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/distacco-transnazionale-primi-chiarimenti-dal-ministero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 11:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoratori stranieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;entrata in vigore del D.Lgs n. 136/2016 (di recepimento della Direttiva 67/2014/UE) sono stati introdotti obblighi nel caso di distacco transnazionale. Il decreto n. 136/2016 si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell&#8217;ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un&#8217;altra impresa, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3736" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2018/05/images-5.jpg" alt="" width="300" height="168" />Con l&#8217;entrata in vigore del D.Lgs n. 136/2016 (di recepimento della Direttiva 67/2014/UE) sono stati introdotti obblighi nel caso di distacco transnazionale.</p>
<p class="INDICIA_Normal">Il decreto n. 136/2016 si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell&#8217;ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un&#8217;altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un&#8217;altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.</p>
<p class="INDICIA_Normal">Il decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un&#8217;impresa utilizzatrice avente la propria sede o un&#8217;unità produttiva in Italia.</p>
<p>Con  Nota prot. N. 4833 del 5 giugno 2017 l &#8216;INL affronta l’ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi coinvolga una pluralità di operatori economici (l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione).<br />
In tali fattispecie, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 136/2016 ed, in particolare, in merito alla comunicazione preventiva di cui all’art.10 del Decreto e al D.M. 10 agosto 2016, va precisato che nella stessa devonoessere indicati, tra gli altri:</p>
<ol>
<li><strong>il soggetto distaccatario</strong>, individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia;</li>
<li><strong>la sede del distacco</strong>, individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad es. per i cantieri o nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto).</li>
</ol>
<p>Inoltre, ulteriore problematica affrontata è rappresentata dall’invio da parte della società straniera di propri  dipendenti in occasione di <strong>stand temporanei</strong> allestiti nell’ambito di <strong>fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali</strong>, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario – distaccatario o committente – avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l’impresa straniera stessa e il destinatario della prestazione di cui sopra. Tenendo in considerazione la nozione di unità produttiva e prestazione di servizi ribadita dalla nota in commento, le disposizioni relativa al distacco transnazionale non sono applicabili allo stand temporaneo allestito in occasione delle manifestazioni di cui sopra. Ciò in quanto, tali disposizioni si applicano solo quando sia riscontrabile una vera e propria organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale la società straniera eserciti un’attività di natura economica in Italia.</p>
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		<item>
		<title>Distacco del personale: sorveglianza sanitaria a carico del distaccatario</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/distacco-del-personale-sorveglianza-sanitaria-a-carico-del-distaccatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 11:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA['distacco']]></category>
		<category><![CDATA['lavoratore']]></category>
		<category><![CDATA['sorveglianza sanitaria']]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, indistintamente, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Questo è quanto chiarisce il Ministero del lavoro e delle Politiche sociale con interpello n. 8 del 12 maggio 2016. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;"><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-2897" alt="Infografica-lavoratore-distaccato" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato-300x191.jpg" width="300" height="191" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato-300x191.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato-768x490.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato-878x560.jpg 878w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato-600x383.jpg 600w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/Infografica-lavoratore-distaccato.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>In caso di </span><b style="line-height: 1.5em;">distacco dei lavoratori</b><span style="line-height: 1.5em;"> gli obblighi in materia di </span><b style="line-height: 1.5em;">salute e di sicurezza sul lavoro</b><span style="line-height: 1.5em;"> incombono, indistintamente, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Questo è quanto chiarisce il Ministero del lavoro e delle Politiche sociale con interpello n. 8 del 12 maggio 2016.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">In particolare, sulla base della normativa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la </span><b style="line-height: 1.5em;">sorveglianza sanitaria.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Al proposito, si ricorda che ai sensi dell&#8217;art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro nomina il medico competente per l&#8217;effettuazione della sorveglianza sanitaria, che comprende:</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica preventiva volta a constatare l&#8217;assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l&#8217;anno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell&#8217;attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l&#8217;idoneità alla mansione specifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica preventiva in fase preassuntiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l&#8217;idoneità alla mansione del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi ed alle condizioni previste dall&#8217;ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
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