La recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11828/2013 fa luce sulla possibilità di computare nell’orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti per indossare la divisa o gli indumenti di lavoro (c.d. tempo “tuta”).

La Cassazione introduce una chiave interpretativa per distinguere se questo tempo debba essere considerato o meno all’interno dell’orario di lavoro: qualora sia data al lavoratore la facoltà di scegliere dove e quando indossare gli indumenti di lavoro (anche, ad esempio, presso la propria abitazione prima di recarsi in azienda), il tempo necessario per il suo compimento non rientra nell’orario di lavoro e pertanto non deve essere retribuito.

Se, invece, il datore di lavoro stabilisce il tempo e il luogo di vestizione e di svestizione degli indumenti di lavoro, lo stesso tempo rientra nell’orario di lavoro e come tale dovrà essere retribuito.