Con interpello 24 ottobre 2013, n. 15, il Ministero del lavoro ha risposto  ad un quesito avanzato dall’ABI  per sapere se la normativa sul divieto di fumo si possa estendere anche alle c.d. “sigarette elettroniche”.

Secondo le recenti classificazioni, la sigaretta elettronica è da considerare “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui nicotina.

Considerato che non sono riportati effetti univoci sicuri sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica (che può contenere oltre alla nicotina, anche altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio e ferro) necessitano ulteriori approfondimenti scientifici.

Per quanto premesso la Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco (in quanto non contenenti tabacco) ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Tuttavia, viste le caratteristiche ed i componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, l’utilizzo sarà possibile solo previa valutazione dei rischi.

La valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, per le sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).