Con il messaggio n. 2540/2026, l’INPS ha chiarito che le dimissioni determinate dalla necessità di sottrarsi ad atti persecutori o a forme di violenza di genere possono, a determinate condizioni, essere considerate dimissioni per giusta causa, consentendo l’accesso alla NASpI.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 riconosce infatti la NASpI in caso di disoccupazione involontaria, comprendendo anche le dimissioni per giusta causa. Il riferimento è all’art. 2119 c.c., che consente il recesso quando si verifica una causa tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

La violenza può provenire anche da un soggetto estraneo al lavoro

Il chiarimento più significativo riguarda la possibilità che la situazione che rende impossibile continuare a lavorare derivi dalla condotta di un soggetto estraneo all’ambiente professionale.

Secondo l’INPS, anche atti persecutori o forme di violenza di genere posti in essere nella sfera privata possono integrare una giusta causa di dimissioni quando determinino un’oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.

Non esiste, tuttavia, alcun automatismo: la sola condizione di vittima di violenza non è sufficiente per ottenere la NASpI.

Necessario il collegamento con l’attività lavorativa

Devono emergere circostanze chiare, oggettive e documentate dalle quali risulti che la violenza abbia concretamente impedito la prosecuzione dell’attività lavorativa.

L’INPS richiama, ad esempio, il caso di persistenti atti persecutori o molestie lungo l’abituale tragitto casa-lavoro, tali da impedire alla vittima di raggiungere in sicurezza la sede lavorativa.

Può assumere rilievo anche una compromissione dell’equilibrio psicofisico della persona di gravità tale da rendere impossibile continuare l’attività lavorativa.

In questa prospettiva si inserisce anche il principio espresso dalla Cassazione, sentenza n. 11051/2015, secondo cui l’impossibilità di proseguire il rapporto può derivare da sopravvenute condizioni di salute incompatibili con la prosecuzione dell’attività, anche in assenza di un inadempimento del datore di lavoro.

Nessun diritto automatico alla NASpI

Il messaggio INPS non introduce una nuova fattispecie di dimissioni protette, ma applica la disciplina generale della giusta causa a situazioni nelle quali l’impossibilità di continuare il rapporto deriva da circostanze esterne alla sfera datoriale.

Pertanto, non è sufficiente documentare l’esistenza della violenza: occorre dimostrare anche come questa abbia reso oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Quando tale collegamento risulta concretamente provato, le dimissioni possono essere considerate non realmente volontarie e consentire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’accesso alla NASpI.