Una recente serie di pronunce della Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare interesse per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione commercianti INPS: l’assoggettamento a contribuzione degli utili prodotti dalla società ma non distribuiti e accantonati a riserva.
Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, seguita da ulteriori pronunce conformi, la Suprema Corte ha affermato che tali utili, se non distribuiti al socio e non imputati fiscalmente per trasparenza, non concorrono alla determinazione della base imponibile contributiva.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava una socia unica e amministratrice di una S.r.l., iscritta alla Gestione commercianti in quanto partecipava personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L’INPS aveva richiesto il versamento dei contributi anche sulla quota degli utili prodotti dalla società che, tuttavia, non erano stati distribuiti alla socia, ma accantonati in bilancio.
La Cassazione ha respinto la pretesa contributiva dell’Istituto, confermando le decisioni dei giudici di merito.
La base imponibile contributiva
Il punto di partenza della decisione è rappresentato dall’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, secondo il quale, per gli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti, la contribuzione è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.
Proprio il riferimento ai redditi denunciati ai fini fiscali assume, secondo la Cassazione, un ruolo determinante.
Gli utili semplicemente prodotti dalla S.r.l. e successivamente accantonati a riserva rimangono infatti nella sfera patrimoniale della società e non possono essere considerati, per ciò solo, redditi personalmente imputabili al socio.
Ne deriva che non è sufficiente la mera esistenza di un utile societario per determinare automaticamente l’insorgenza dell’obbligazione contributiva in capo al socio lavoratore.
Il diverso orientamento dell’INPS
La conclusione raggiunta dalla Cassazione assume particolare rilievo perché si pone rispetto all’impostazione tradizionalmente sostenuta dall’INPS.
La circolare INPS n. 102/2003 aveva infatti ricondotto alla base imponibile del socio lavoratore di S.r.l. la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.
Successivamente, con la circolare n. 84/2021, l’INPS, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, aveva escluso dalla base imponibile i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali nelle quali il soggetto non svolgesse attività lavorativa.
La questione rimaneva, invece, particolarmente rilevante per il socio che presta attività lavorativa nella S.r.l..
Le nuove pronunce della Cassazione intervengono proprio su quest’ultima fattispecie.
Quando gli utili diventano rilevanti ai fini contributivi?
Secondo la ricostruzione accolta dalla Suprema Corte, perché il reddito societario possa assumere rilievo contributivo nei confronti del socio è necessaria la sua imputazione fiscale alla persona fisica.
Ciò si verifica, in particolare, in presenza:
- della percezione degli utili da parte del socio;
- dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 del TUIR, in forza del quale il reddito della società viene imputato ai soci indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.
Al di fuori di tali ipotesi, gli utili prodotti dalla S.r.l. e semplicemente accantonati a riserva non costituiscono, secondo la Cassazione, redditi del socio denunciati ai fini IRPEF e, conseguentemente, non possono essere automaticamente ricompresi nella relativa base imponibile contributiva.
L’onere della prova
Un ulteriore aspetto significativo riguarda l’onere probatorio.
La Cassazione precisa che spetta all’INPS dimostrare l’effettiva imputazione del reddito al socio e, quindi, il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, verificando la percezione degli utili oppure l’applicazione del regime fiscale di trasparenza.
Non è quindi sufficiente fare riferimento all’utile conseguito dalla società e alla percentuale di partecipazione posseduta dal socio.
Un orientamento rafforzato da più pronunce
La decisione non appare isolata.
Alla sentenza n. 25377/2026 si affiancano infatti le sentenze dalla n. 25378 alla n. 25383, pubblicate il 16 settembre 2026, nonché le pronunce dalla n. 25465 alla n. 25467 del 17 settembre 2026, che si collocano nel medesimo orientamento.
Si consolida pertanto un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale occorre tenere distinti il reddito prodotto dalla società e il reddito fiscalmente imputabile al socio lavoratore.
Le conseguenze operative
Il principio affermato dalla Cassazione può avere importanti conseguenze per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.
In particolare, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, ai fini della contribuzione eccedente il minimale non possono essere automaticamente considerati gli utili societari che siano rimasti nella società e siano stati accantonati a riserva, qualora non siano stati distribuiti né imputati fiscalmente al socio per trasparenza.
Occorre tuttavia considerare che le pronunce intervengono in un ambito nel quale la prassi amministrativa dell’INPS ha seguito un’impostazione differente.
Sarà quindi opportuno verificare gli eventuali successivi interventi dell’Istituto e le conseguenti istruzioni operative, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell’imponibile contributivo e la compilazione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi
Utile prodotto dalla S.r.l. e accantonato a riserva: secondo la Cassazione, non concorre alla base imponibile contributiva del socio lavoratore se non è fiscalmente imputato al socio.
Utile distribuito al socio: assume rilievo secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte in quanto entra nella sfera reddituale del socio.
S.r.l. in regime di trasparenza fiscale: il reddito viene imputato al socio indipendentemente dalla distribuzione e assume conseguentemente rilievo ai fini contributivi secondo il principio affermato dalla Corte.
La recente giurisprudenza della Cassazione segna dunque un passaggio significativo nella determinazione della base imponibile previdenziale dei soci lavoratori di S.r.l., riaffermando la necessità di individuare il reddito effettivamente imputabile al socio ai fini IRPEF, senza estendere automaticamente la contribuzione agli utili che restano nella disponibilità della società.
