In data  24 marzo 2012 le Parti che hanno sottoscritto il CCNL settore terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno siglato un accordo per la regolamentazione dell’istituto dell’apprendistato, così come delineato dal nuovo TU (D.Lgs. n. 167/2011).

Disciplina generale

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, distinto nelle seguenti tipologie:

– tipo A: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

– tipo B: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

– tipo C: apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto dev’essere stipulato per iscritto e deve indicare il periodo di prova, la durata, l’inquadramento iniziale, intermedio e finale e la qualifica di destinazione. Il piano formativo dev’essere definito entro 30 giorni dalla stipula (tipo B) o entro i termini individuati dai soggetti competenti (tipi A e C).

Potranno essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per le tipologie B – C) e tra i 15 e i 24 anni (per la tipologia A).

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivi. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con preavviso scritto di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

Le cause di sospensione involontaria del rapporto (es. malattia, infortunio, ecc.) superiore a 30 giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza del contratto.

Condizioni di applicabilità

Le aziende devono chiedere il parere di conformità alla specifica Commissione territoriale e nazionale, che dovranno esprimersi rispettivamente entro 15 e 30 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accolta.

Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca, il parere è richiesto anche per verificare l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

I periodi di apprendistato effettuati presso altri datori di lavoro nonché le ore di formazione si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purché (per il professionalizzante) si riferiscano alle stesse attività e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.

Limiti percentuali

Il numero degli apprendisti occupati non può superare quello dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda.

Nelle aziende con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati (o senza tali dipendenti) possono comunque essere assunti fino a 3 apprendisti.

Retribuzione e inquadramento

L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

– prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;

– seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello del c.c.n.l., l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono riferite al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello d’inquadramento è quello corrispondente alla qualifica conseguita.

Permessi

Ferma restando la fruizione dei permessi retribuiti spettanti in sostituzione delle 4 ex festività, le ulteriori ore di permesso per riduzione annua dell’orario di lavoro (56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 per le aziende con più di 15 dipendenti) vengono riconosciute in misura pari al:

– 50%, decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto;

– 100%, dal termine dell’apprendistato.

Part-time

Nei rapporti di apprendistato a tempo parziale, l’orario di lavoro non può essere inferiore al 60% dell’orario settimanale contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione.

Malattia

L’apprendista non in prova ha diritto, per i primi 3 giorni di malattia – e limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d’anno – ad un’indennità a carico dell’azienda pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. In caso di ricovero ospedaliero tale indennità spetta per l’intera durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto (180 giorni).

Apprendistato professionalizzante

Condizioni di applicabilità

Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Tale limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Qualificazione professionale e durata

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6° della classificazione con esclusione di talune figure specificate nell’accordo.

La durata massima dell’apprendistato è così fissata:

Livelli Durata/mesi
2°, 3°, 4° e 5° 36
24

In deroga alle suddette durate, per le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori a 3 anni, l’accordo specifica le figure professionali per le quali è ammessa una durata fino a 48 mesi.

Attività formativa

L’accordo definisce i contenuti e le durate della formazione, che può essere interna o esterna all’azienda.

Decorrenza nuovo accordo

Il nuovo regime  decorre dal 26 aprile 2012.

Per l’accordo ACCORDO TERZIARIO PER APPRENDISTATO.