La disciplina dei permessi elettorali è contenuta nel Dpr n. 361 del 1957.

Il Dpr n. 361/1957 che detta la disciplina dei permessi elettorali stabilisce che a coloro che sono chiamati ad adempiere le funzioni presso gli uffici elettorali (ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati) possono assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di voto e di scrutinio.

Tale assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Ciò significa che:

a) i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse regolarmente lavorato;

b) i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono:

  • compensanti con quote giornaliere di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita;
  • o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo da godersi subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

Se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente, in quanto considerato, a tutti gli effetti, giorno di attività lavorativa, con pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Il beneficio spetta a chi riveste le seguenti funzioni:

– presidente del seggio;

– scrutatore;

– segretario;

– rappresentante di lista o di gruppo;

– rappresentante dei partiti o gruppi.

La rinuncia al riposo deve, comunque, essere validamente accettata dal lavoratore. In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione.

I lavoratori chiamati al seggio devono, innanzitutto, consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e, successivamente, esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.

La documentazione del presidente del seggio deve essere vistata dal vice-presidente del seggio.

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