La Riforma Fornero (L. n. 92/2012),  in via sperimentale per il periodo 2013-2015 (nei limiti delle risorse annue stabilite) ha previsto la possibilità per il lavoratore che percepisce l’ASpI di richiedere la liquidazione dell’indennità per il numero delle mensilità non ancora percepite per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa e tali disposizioni si applicano anche ai soggetti esercenti diritto all’indennità denominata mini-ASpI.

Con circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 l’Inps ha illustrato la disciplina relativa a tale indennità, fornendo indicazioni operative per l’ammissione al beneficio.

Sono destinatari di tale erogazione i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono:

  1. intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
  2. avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
  3. associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente (in questo caso il beneficio è alternativo  a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge n. 92/2012 (introdotto dall’art. 7 comma 5, lett. b) del decreto legge n. 76/2013);
  4. sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
  5. intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ.

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini-ASpI devono inoltrare all’Inps specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Resta fermo l’obbligo,  in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, di  informare l’Inps, a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Inoltre, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda finalizzata ad ottenere l’anticipazione delle prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

L’Inps fa presente che per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì, alla data di pubblicazione della circolare in esame, già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della stessa circolare.

Inoltre, qualora il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 2, comma 17 della legge n. 92/2012, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, l’Inps evidenzia che tale domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

  • via Web tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto;
  • tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Inoltre, in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, laddove il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

L’indennità anticipata dovrà essere restituita, qualora il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata.