Con l’accordo 9 ottobre 2013 le Parti (Confedilizia con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno integrato e modificato alcune norme del c.c.n.l. 12 novembre 2012. L’accordo che entra in vigore il 1° gennaio 2014 e scadrà con il c.c.n.l.
Salvo diversa contrattazione territoriale, ai lavoratori con profili A, B e D3 ai quali venga affidato lo svolgimento del servizio di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, vengono corrisposte le seguenti indennità minime mensili, da calcolarsi sul numero effettivo delle unità immobiliari costituenti il condominio:
a) confezionamento sacchi/bidoni rifiuti: € 0,50 per ciascuna unità immobiliare;
b) movimentazione rifiuti fino al punto di raccolta sulla pubblica via, in caso di movimentazione degli stessi in prossimità dell’immobile (e comunque in un raggio di 50 metri da questo): € 1,00 per ciascuna unità immobiliare;
c) movimentazione rifiuti fino alle speciali “isole di raccolta” previste dal comune o dall’Ente che provvede alla raccolta e comunque in casi diversi dalla lettera b): € 1,50 per ciascuna unità immobiliare;
Le indennità delle lettere b) e c) sono alternative tra loro e cumulative con l’indennità della lettera a).