La legge di stabilità (legge n. 228 del 24 dicembre 2012)  ha previsto la proroga al 30 giugno 2013 del termine per la autocertificazione della valutazione dei rischi.

Di seguito riportiamo il comma 5 dell’art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato:

 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).