Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 210-213, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), destinato a favorire l’occupazione delle donne con particolari condizioni di svantaggio.
La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti per l’assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli minorenni prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno all’occupazione femminile e mira a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di una categoria di lavoratrici caratterizzata da maggiori difficoltà occupazionali.
L’entità dell’agevolazione
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La misura riguarda le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e consiste nell’abbattimento integrale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione delle contribuzioni che, per espressa previsione normativa, restano integralmente dovute.
Tra queste rientrano, in particolare:
- i premi e contributi INAIL;
- la contribuzione al Fondo di Tesoreria per il TFR, ove dovuta;
- la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
- il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- gli altri contributi di solidarietà espressamente individuati dalla circolare INPS.
Chi sono le lavoratrici destinatarie dell’incentivo
L’agevolazione spetta esclusivamente in relazione all’assunzione di lavoratrici che, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, possiedano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- essere madri di almeno tre figli minorenni;
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La circolare precisa che il requisito della maternità ricorre anche quando i figli siano stati accolti mediante adozione o affidamento, comprendendo anche i periodi di preadozione e preaffidamento.
Quando una lavoratrice è considerata “priva di impiego”
Uno dei chiarimenti più significativi contenuti nella circolare riguarda proprio la nozione di “lavoratrice priva di impiego regolarmente retribuito”, concetto già utilizzato dalla normativa europea e nazionale in materia di incentivi all’occupazione.
Secondo l’INPS, il requisito ricorre quando, nei sei mesi antecedenti l’assunzione, la lavoratrice:
- non abbia svolto un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- oppure abbia esercitato attività autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al limite minimo personale escluso da imposizione fiscale.
Il requisito, pertanto, viene valutato secondo criteri differenti a seconda della tipologia di attività lavorativa precedentemente svolta: la durata del rapporto, nel caso di lavoro subordinato, e l’entità del reddito, nel caso di lavoro autonomo o parasubordinato.
Durata dell’esonero
La durata del beneficio varia in funzione della tipologia del rapporto instaurato.
In particolare, l’esonero è riconosciuto:
- per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche mediante somministrazione;
- per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per 18 mesi complessivi, decorrenti dalla data della prima assunzione, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine già agevolato.
La circolare conferma inoltre che il beneficio continua a spettare anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, purché nel rispetto della disciplina vigente e comunque entro il limite massimo di dodici mesi.
Un incentivo escluso dalla disciplina degli aiuti di Stato
Di particolare interesse è il chiarimento fornito dall’INPS circa la natura dell’agevolazione.
L’Istituto precisa infatti che l’esonero non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Ne consegue che la misura non è soggetta ai limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti pubblici alle imprese, con evidenti vantaggi in termini di applicabilità.
Divieto di cumulo con altri esoneri contributivi
La Legge di Bilancio 2026 stabilisce espressamente che il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente relativamente alla medesima contribuzione datoriale.
Pertanto, prima di procedere all’assunzione, il datore di lavoro dovrà valutare quale incentivo risulti maggiormente conveniente, verificando l’eventuale incompatibilità con altre misure agevolative applicabili al rapporto di lavoro.
Considerazioni conclusive
L’esonero contributivo previsto per l’assunzione di madri con almeno tre figli rappresenta una delle principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per favorire il reinserimento lavorativo delle donne in condizioni di particolare svantaggio.
L’effettiva fruizione dell’incentivo richiede tuttavia una preventiva verifica di tutti i requisiti soggettivi della lavoratrice e delle condizioni richieste dalla normativa, nonché un’attenta valutazione delle eventuali incompatibilità con altri regimi agevolativi.
Una corretta analisi preventiva consente alle imprese di programmare le assunzioni beneficiando del massimo vantaggio contributivo nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
