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	<title>Notizie Archivi - Studio Loscalzo</title>
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		<title>Nuovo &#8216;Bonus Zes Unica&#8217; dal 1^ settembre 2024</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/nuovo-bonus-zes-unica-dal-1-settembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed1tor3_Loscalzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riportiamo i tratti salienti della nuova agevolazione nota come &#8216;Bonus Zes&#8217; introdotta dal Decreto Coesione. Periodo di Applicazione L’agevolazione si applica alle assunzioni che vengono effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Datori di Lavoro Beneficiari Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, nel mese in cui assumono, abbiano [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo i tratti salienti della nuova agevolazione nota come &#8216;Bonus Zes&#8217; introdotta dal Decreto Coesione.<br />
<strong>Periodo di Applicazione</strong><br />
L’agevolazione si applica alle assunzioni che vengono effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.<br />
<strong>Datori di Lavoro Beneficiari</strong><br />
Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, nel mese in cui assumono, abbiano fino a 10 dipendenti.<br />
<strong>Lavoratori Coinvolti</strong><br />
L’incentivo è destinato ai lavoratori che, al momento dell&#8217;assunzione, abbiano compiuto almeno 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi, salvo il caso in cui siano stati assunti precedentemente da un datore di lavoro che abbia già usufruito parzialmente dell’esonero.<br />
<strong>Tipologie di Contratti Agevolati</strong><br />
Rientrano nell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo indicato per sedi o unità produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che fanno parte della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. Sono esclusi da questa agevolazione i contratti di lavoro dirigenziale, i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.<br />
<strong>Entità dell’Incentivo</strong><br />
L’agevolazione consiste nell&#8217;esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, con un limite massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo esonero è concesso per un massimo di 24 mesi, rispettando i limiti di spesa autorizzati, le procedure e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’aliquota utilizzata per il calcolo delle prestazioni pensionistiche resta inalterata.<br />
<strong>Requisiti Aggiuntivi</strong><br />
L’esonero dai contributi è concesso solo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, secondo quanto stabilito dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Si devono inoltre rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.<br />
<strong>Note Importanti</strong><br />
1. L’agevolazione è subordinata all’approvazione della Commissione europea.<br />
2. Le modalità operative per l&#8217;applicazione dell&#8217;esonero saranno definite in un futuro decreto ministeriale.<br />
3. L’esonero non può essere combinato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa attuale, ma è pienamente compatibile con l&#8217;incremento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).<br />
4. Se il lavoratore assunto con l’esonero viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, o se un altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva viene licenziato entro sei mesi dall’assunzione incentivata, l’esonero sarà revocato e il beneficio dovrà essere restituito.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto Coesione: dal 1^ settembre 2024 arriva il nuovo Bonus Giovani</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/decreto-coesione-dal-1-settembre-2024-arriva-il-nuovo-bonus-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed1tor3_Loscalzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riportiamo una sintesi della nuova agevolazione introdotta dal Decreto Coesione nota come &#8216;Bonus Giovani&#8217;. Periodo di Agevolazione L&#8217;incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l&#8217;obiettivo di favorire l’occupazione stabile tra i giovani. Datori di Lavoro Ammessi L&#8217;agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, inclusi gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/decreto-coesione-dal-1-settembre-2024-arriva-il-nuovo-bonus-giovani/">Decreto Coesione: dal 1^ settembre 2024 arriva il nuovo Bonus Giovani</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg" alt="" width="1050" height="590" class="alignleft size-full wp-image-12352" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg 1050w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-300x169.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-1024x575.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-768x432.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-997x560.jpg 997w" sizes="(max-width: 1050px) 100vw, 1050px" /></a>Riportiamo una sintesi della nuova agevolazione introdotta dal Decreto Coesione nota come &#8216;Bonus Giovani&#8217;.<br />
<strong>Periodo di Agevolazione</strong><br />
L&#8217;incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l&#8217;obiettivo di favorire l’occupazione stabile tra i giovani.<br />
<strong>Datori di Lavoro Ammessi</strong><br />
L&#8217;agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici e i soggetti privati che non sono considerati imprenditori (come, ad esempio, i datori di lavoro agricoli). Tuttavia, sono esclusi da questo beneficio le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro domestici.<br />
<strong>Lavoratori Beneficiari</strong><br />
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato. È importante notare che l&#8217;esonero è concesso anche nel caso di precedenti assunzioni con contratto di apprendistato, purché queste non siano state trasformate in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<br />
<strong>Tipologie di Contratti Ammessi</strong><br />
Sono ammessi all&#8217;incentivo i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia per nuove assunzioni che per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti dirigenziali, così come i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.<br />
<strong>Entità dell’Incentivo</strong><br />
L’incentivo consiste nell&#8217;esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l&#8217;esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, in conformità con i limiti di spesa autorizzati e nel rispetto delle procedure e dei criteri territoriali e di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l&#8217;esonero può arrivare fino a 650 euro al mese. L’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi. L&#8217;aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.<br />
<strong>Condizioni Supplementari</strong><br />
L&#8217;esonero contributivo è disponibile solo per i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l&#8217;assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991, nella stessa unità produttiva. Devono inoltre essere rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall&#8217;articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.<br />
<strong>Note Importanti</strong><br />
1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l&#8217;esonero, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, se avviene entro sei mesi dall&#8217;assunzione incentivata, comporta la revoca dell&#8217;esonero e il recupero del beneficio goduto.<br />
2. L&#8217;efficacia dell&#8217;agevolazione è subordinata all&#8217;approvazione della Commissione europea.<br />
3. Le modalità specifiche di attuazione dell&#8217;esonero saranno definite in un prossimo decreto ministeriale.<br />
4. L&#8217;esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, ma è pienamente compatibile con l&#8217;aumento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, come previsto dall&#8217;articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).</p>
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		<item>
		<title>Aumento esonero contributivo al 2% per il lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/aumento-esonero-contributivo-al-2-per-il-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS  ha reso noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-327" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg" alt="" width="726" height="390" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg 726w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084-300x161.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084-600x322.jpg 600w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /></a>Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS  ha reso noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, arrivando così a 2 punti percentuali.</p>
<p>L’incremento opera sulla quota dei contributi previdenziali per l&#8217;invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera l’importo di 2.692 euro al mese maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p>
<p><strong>Massimale e tredicesima mensilità</strong></p>
<p>Nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio pari a 2 punti percentuali, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, ove sia inferiore o uguale al suddetto limite, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, ove sia inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.</p>
<p>Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva venissero erogati nei singoli mesi la riduzione opererà distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) nel rispetto del limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima a condizione che l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12).</p>
<p><strong>Presenza di rapporti di lavoro plurimi</strong></p>
<p>Per il lavoratore che svolge attività lavorativa presso distinti datori di lavoro, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà sempre di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.</p>
<p>Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2022</p>
<p>Non si applica l’esonero al prestatore di lavoro che, cessata l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022, riceve nell’anno 2023 le competenze di fine rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.).</p>
<p><strong>Quattordicesima mensilità</strong></p>
<p>La riduzione contributiva trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l’erogazione della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l&#8217;importo di 2.692 euro.</p>
<p><strong>Datori di lavoro agricoli</strong></p>
<p>Rimangono valide le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 43/2022.</p>
<p>Con riferimento allo sgravio nella misura del 2% relativo alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per la fruizione dell’esonero nella misura dello 0,8% applicando la nuova misura del 2%.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Bonus chef 2022</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/bonus-chef-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l&#8217;acquisto di attrezzature e corsi di formazione. Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3872" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg" alt="" width="1600" height="1000" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg 1600w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-300x188.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-1024x640.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-768x480.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-1536x960.jpg 1536w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-896x560.jpg 896w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-600x375.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a>Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l&#8217;acquisto di attrezzature e corsi di formazione.</p>
<p>Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese che danno diritto al credito d’imposta il periodo che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Di fatto, però, l’agevolazione non è mai diventata operativa per l’assenza del decreto attuativo.</p>
<p>Con la successiva legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvata lo scorso febbraio, il periodo è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p>L’attesa, però, non è terminata e l’accesso all’agevolazione non è ancora sbloccato: sarà necessario un ulteriore passaggio per definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza.</p>
<p><strong>Soggetti beneficiari e spese ammissibili</strong></p>
<p>L’incentivo è riservato ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti come:</p>
<ol>
<li>dipendenti;</li>
<li>lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, quindi anche non corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti.</li>
</ol>
<p>Per accedere al credito d’imposta questi devono presentare i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;</li>
<li>essere alle dipendenze almeno a partire dal 1° gennaio 2021, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, o svolgere come lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, attività di cuoco professionista svolta presso le stesse strutture (anche senza essere in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0);</li>
<li>essere nel pieno godimento dei diritti civili.</li>
</ol>
<p>Le spese su cui si applica il bonus cuochi professionisti sono quelle legate:</p>
<ol>
<li>all’acquisto di beni strumentali durevoli. Per beni durevoli si intendono quindi, da una parte, macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, dall’altra strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;</li>
<li>alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.</li>
</ol>
<p>Le spese devono, dunque, essere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti e devono essere sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Non sono ammesse all&#8217;agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre lo è l&#8217;Imposta sul valore aggiunto.</p>
<p><strong>Tipologia di agevolazione</strong></p>
<p>L&#8217;agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e   il 31 dicembre 2022.</p>
<p>L&#8217;agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l&#8217;importo di 6.000 euro.</p>
<p>Per fruire dell’incentivo, i soggetti interessati in possesso dei requisiti devono presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.</p>
<p>Trascorso il periodo per la presentazione delle domande, il Ministero accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza.</p>
<p>Per le domande andate a buon fine, il MISE determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fringe benefit non tassati entro il limite di 600 euro</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/fringe-benefit-non-tassati-entro-il-limite-di-600-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 10:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.loscalzo.it/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una importante novità è stata introdotta dal Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che consente di non tassare, nel limite di 600 euro,  le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  L’agevolazione è limitata al 2022. La [&#8230;]</p>
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<p>La nuova disposizione va in discontinuità rispetto a quanto previsto dall’articolo 112 del Dl 104/2020, secondo il quale «limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46». Ora, l’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».</p>
<p>La “deroga” in sostanza riguarda: da un lato, il perimetro oggettivo della norma includendo anche determinate “somme”; dall’altro, l’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro.</p>
<p>In merito all’aspetto oggettivo, come previsto in precedenti interpretazioni, si rileva che la locuzione «somme erogate e rimborsate» consente l’esenzione fiscale «sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo» (circolare 5/E/2018, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, nel settore privato, considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.</p>
<p>Sotto l’aspetto soggettivo, la disposizione è rivolta ai «lavoratori dipendenti». In analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co). Un’interpretazione differente, volta a rendere la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come ad esempio espresso dalle Entrate riguardo l’esenzione dei buoni carburante (circolare 27/E/2022), renderebbe di fatto operativo un doppio canale nell’applicazione dall’articolo 51, comma 3, del Tuir che mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.</p>
<p>Inoltre, si rileva che il decreto, almeno esplicitamente, non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.</p>
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		<title>Decreto Conciliazione vita lavoro: novità in tema di congedo di paternità, congedo parentale e smart working</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/decreto-conciliazione-vita-lavoro-novita-in-tema-di-congedo-di-paternita-congedo-parentale-e-smart-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 15:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CONGEDO DI PATERNITA&#8217; OBBLIGATORIO Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3864" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1.jpg" alt="" width="790" height="429" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1.jpg 790w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1-300x163.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1-768x417.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/paternita-790x429-1-600x326.jpg 600w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></a>CONGEDO DI PATERNITA&#8217; OBBLIGATORIO</strong></p>
<p>Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (art. 27-bis T.U. maternità).</p>
<p>In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.</p>
<p>Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.</p>
<p>I giorni di congedo:</p>
<p>&#8211; sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;</p>
<p>&#8211; sono compatibili con la fruizione, non negli stessi giorni, del congedo di paternità alternativo.</p>
<p>Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all&#8217;evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall&#8217;utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.</p>
<p>Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>CONGEDO PARENTALE: l</b><strong>avoratori dipendenti</strong></p>
<p>I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:</p>
<p>&#8211; alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;</p>
<p>&#8211; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;</p>
<p>&#8211; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).</p>
<p>Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater, cod. civ., l’affidamento esclusivo del figlio.</p>
<p>Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all&#8217;ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell&#8217;interessato sia inferiore a 2,5 volte l&#8217;importo del trattamento minimo di pensione a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria.</p>
<p>I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all&#8217;effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONGEDO PARENTALE: lavoratori iscritti alla Gestione separata</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.</p>
<p>I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONGEDO PARENTALE: lavoratori autonomi</strong></p>
<p>I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DIRITTO DI PRECEDENZA SMARTWORKING</strong></p>
<p>Il decreto, che entra in vigore il 13 agosto 2022, introduce un diritto di precedenza allo smart working in favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età o figli disabili, lavoratori disabili e caregivers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Infortuni mortali: definiti gli importi 2022 dell&#8217;una tantum ai superstiti</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/infortuni-mortali-definiti-gli-importi-2022-delluna-tantum-ai-superstiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 12:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A favore dei familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro sono previsti i seguenti benefici economici a carico del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro: prestazione una tantum commisurata al numero dei familiari superstiti, erogata dall&#8217;INAIL o, con riferimento agli infortuni del settore marittimo o aereo, dall&#8217;IPSEMA. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall&#8217;INAIL, come ad esempio i militari, i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/Infortunio-sul-lavoro.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3861" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/Infortunio-sul-lavoro.png" alt="" width="750" height="350" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/Infortunio-sul-lavoro.png 750w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/Infortunio-sul-lavoro-300x140.png 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/Infortunio-sul-lavoro-600x280.png 600w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a>A favore dei familiari dei lavoratori deceduti per <strong>infortuni sul lavoro</strong> sono previsti i seguenti <strong>benefici economici </strong>a carico del <strong>Fondo</strong> di sostegno per i familiari delle <strong>vittime</strong> di <strong>gravi infortuni</strong> sul lavoro:</p>
<ul>
<li><strong>prestazione <em>una tantum</em></strong> commisurata al numero dei familiari superstiti, erogata dall&#8217;INAIL o, con riferimento agli infortuni del settore marittimo o aereo, dall&#8217;IPSEMA. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall&#8217;INAIL, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell&#8217;assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99);</li>
<li><strong>anticipazione della rendita ai superstiti, </strong>pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge. Spetta ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65 e della L. 493/99.</li>
</ul>
<p>Il Ministero del lavoro, con il DM 20 giugno 2022 n. 112, ha definito gli importi della <strong>prestazione <em>una tantum</em></strong> per gli <strong>eventi verificatisi nell&#8217;anno 2022</strong>:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Tipologia</strong></td>
<td><strong>N. superstiti</strong></td>
<td><strong>Importo (€)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>1</td>
<td>6.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>2</td>
<td>11.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>3</td>
<td>16.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>Più di 3</td>
<td>22.400,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hanno diritto alle prestazioni:</p>
<ul>
<li>il <strong>coniuge/unito civilmente</strong>;</li>
<li>i <strong>figli</strong> legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.</li>
</ul>
<p>In mancanza di coniugi/unito civilmente o figli:</p>
<ul>
<li>i <strong>genitori</strong>, se a carico del lavoratore deceduto</li>
<li>i <strong>fratelli</strong> e le <strong>sorelle</strong>, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.</li>
</ul>
<p>La prestazione <em>una tantum</em> è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta certificata (Pec), di specifica <strong>istanza</strong> che deve:</p>
<ul>
<li>essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica</li>
<li>contenere l&#8217;esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento</li>
<li>includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.</li>
</ul>
<p>L&#8217;istanza deve pervenire alla sede territoriale dell&#8217;INAIL, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Al via la domanda del bonus per i lavoratori fragili</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/al-via-la-domanda-del-bonus-per-i-lavoratori-fragili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.loscalzo.it/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la circolare n. 96 del 5 agosto 2002 vengono fornite dall’Inps istruzioni a proposito del bonus per lavoratori fragili introdotto dal comma 969 dell’art. 1 della L. n. 234/2021. Destinatari del bonus sono i lavoratori “fragili” del settore privato destinatari nel 2021 della tutela prevista dall’art. 26 del decreto “Cura Italia”, vale a dire: [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-3855 aligncenter" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile.jpg" alt="" width="1280" height="853" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile.jpg 1280w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile-300x200.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile-1024x682.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile-768x512.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile-840x560.jpg 840w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/08/pensione-invalidita-civile-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a></p>
<p>Con la <strong>circolare n. 96 del 5 agosto 2002</strong> vengono fornite dall’Inps istruzioni a proposito del <strong>bonus per lavoratori fragili</strong> introdotto dal comma 969 dell’art. 1 della L. n. 234/2021.</p>
<p>Destinatari del bonus sono i <strong>lavoratori “fragili” </strong>del <strong>settore privato destinatari</strong> nel <strong>2021</strong> della tutela prevista dall’art. 26 del decreto “Cura Italia”, vale a dire:</p>
<ul>
<li><strong>operai</strong> del settore <strong>industria</strong>;</li>
<li><strong>operai e impiegati</strong> del <strong>settore terziario e servizi</strong>;</li>
<li>lavoratori <strong>agricoli</strong>;</li>
<li>lavoratori dello <strong>spettacolo</strong>;</li>
<li>lavoratori <strong>marittimi</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Non rientrano,</strong> invece, nel trattamento in esame i <strong>collaboratori familiari</strong>, gli <strong>impiegati e </strong>i<strong> Quadri dell&#8217;industria</strong>, i <strong>Quadri</strong> dell’<strong>artigianato</strong>, i<strong> dirigenti</strong>, i <strong>portieri</strong>, i <strong>lavoratori autonomi</strong> e quelli <strong>iscritti alla Gestione separata</strong>.</p>
<h2>Il bonus, quali i requisiti?</h2>
<p>I lavoratori fragili devono, ai fini della concessione del bonus, <strong>autocertificare</strong> la presenza delle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>essere stati <strong>titolari nel 2021</strong> di <strong>rapporto di lavoro dipendente nel settore privato</strong> beneficiando della tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps;</li>
<li>avere presentato nell’anno 2021 <strong>uno o più certificati di malattia</strong> attestanti <strong>disabilità grave</strong>, una <strong>condizione</strong> di <strong>rischio</strong> <strong>per immunodepressione</strong>, per esiti di <strong>patologie oncologiche</strong> o <strong>terapie salvavita</strong>;</li>
<li>avere raggiunto nell’anno 2021 il <strong>periodo massimo indennizzabile di malattia</strong>;</li>
<li>non aver lavorato nel 2021 in <strong>modalità agile</strong> nei periodi oggetto di certificazione.</li>
</ul>
<h2>Periodo massimo indennizzabile di malattia</h2>
<p>Il <strong>bonus, </strong>erogato <strong>una tantum</strong> e <strong>compatibile con altre indennità</strong> percepite dal richiedente, richiede come requisito fondamentale il superamento del <strong>periodo massimo indennizzabile di malattia</strong>, che si determina come segue:</p>
<ul>
<li><strong>operai dell’industria</strong>, del <strong>terziario</strong> e <strong>servizi</strong>, del <strong>settore agricolo</strong> a <strong>tempo indeterminato</strong>: <strong>180 giorni</strong> nell’anno solare;</li>
<li><strong>operai dell’industria</strong>, <strong>operai e impiegati del</strong> <strong>terziario e servizi</strong> a <strong>tempo determinato:</strong> l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni lavorati nei dodici mesi precedenti da un <strong>minimo di trenta</strong> ad un <strong>massimo di 180</strong> nell’anno solare;</li>
<li><strong>lavoratori agricoli a tempo determinato</strong>: l’indennità spetta con <strong>almeno cinquantuno giornate</strong> di lavoro <strong>nell’anno precedente</strong> o in quello in corso e il <strong>periodo indennizzabile</strong> è pari al <strong>numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli</strong> fino a un <strong>massimo di 180 giorni</strong> effettivi nell’anno solare;</li>
<li><strong>lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato</strong>: l’indennità è subordinata dal 26 maggio 2021 al requisito di <strong>quaranta contributi giornalieri</strong> accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia, con numero massimo di <strong>180 giornate</strong> indennizzabili;</li>
<li><strong>lavoratori dello spettacolo a tempo determinato</strong>: da un minimo di trenta giorni a un massimo di <strong>180</strong> nell’anno solare;</li>
<li>lavoratori marittimi: le indennità <strong>per inabilità temporanea assoluta</strong> per <strong>malattia fondamentale</strong> e per <strong>malattia complementare</strong> <strong>spettano per un massimo di un anno</strong> dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, mentre quella <strong>per inabilità temporanea da malattia</strong> alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.</li>
</ul>
<h2>Presentazione della domanda</h2>
<p><strong>La domanda</strong> per il bonus <strong>è presentata entro il 30 novembre 2022</strong> accedendo, attraverso l’apposita sezione nel portale web dell’Istituto, con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.<br />
In alternativa è possibile contattare il servizio di Contact Center al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile o presentare domanda tramite patronato.</p>
<p>Il bonus è erogato dall&#8217;Inps nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2022.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Professionali e E.BI.PRO: domande per rimborso di libri scolastici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 07:49:56 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO), sul proprio sito, nella sezione “Testi Scolastici”, comunica le modalità di presentazione delle domande per il rimborso parziale delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti di studi/aziende per l’acquisto dei libri di testo scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria. Il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/07/images-1-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3850" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/07/images-1-1.jpg" alt="" width="348" height="145" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/07/images-1-1.jpg 348w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/07/images-1-1-300x125.jpg 300w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" /></a>L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (<strong>E.BI.PRO</strong>), sul proprio sito, nella sezione “<em>Testi Scolastici”, </em>comunica le modalità di presentazione delle domande per il <strong>rimborso parziale </strong>delle spese sostenute dai <strong>lavoratori dipendenti </strong>di studi/aziende per l’acquisto dei libri di testo scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria.</p>
<p>Il rimborso è previsto nella misura pari all’80% delle <strong>spese</strong> sostenute e fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta.</p>
<p>Per ogni anno scolastico è ammessa la presentazione di una sola <strong>domanda</strong> in favore di ciascun dipendente iscritto. Il lavoratore potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per più figli, ma nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti all’Ente la domanda per il medesimo figlio dovrà essere presentata esclusivamente da un solo genitore.</p>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Entro i limiti delle risorse stanziate, il rimborso è previsto in favore dei dipendenti di studi/aziende che siano:</p>
<ul>
<li>in regola con i versamenti alla <strong>bilateralità</strong> (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.);</li>
<li>in possesso di un’<strong>anzianità contributiva</strong> di almeno sei mesi al momento della richiesta.</li>
</ul>
<h2>Presentazione delle domande</h2>
<p>Le domande dovranno essere trasmesse all’Ente nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2022, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023.</p>
<p>Le istanze presentate oltre il predetto periodo verranno automaticamente rigettate.</p>
<p>Il dipendente iscritto potrà inviare la domanda accedendo alla procedura <em>online, </em>raggiungibile previa autenticazione all’area riservata di E.BI.PRO., allegando i seguenti documenti in formato PDF:</p>
<ul>
<li>l’elenco dei libri di testo adottato dalla scuola;</li>
</ul>
<ul>
<li>i giustificativi di spesa che attestano l&#8217;avvenuto pagamento (se intestati dovranno esserlo a nome dell’iscritto ovvero al figlio a carico per il quale si effettua la richiesta);</li>
<li>la copia dell’ultima<strong> busta paga</strong>.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui la domanda sia incompleta, E.BI.PRO. potrà richiedere eventuali documenti aggiuntivi, che dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla sospensione.</p>
<p>Accertata la <strong>regolarità contributiva</strong> del datore di lavoro, l’Ente eroga il contributo entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.</p>
<p>La documentazione in originale o aggiuntiva potrà essere richiesta al beneficiario in qualsiasi momento e, qualora dal controllo risultassero delle discordanze, lo stesso decadrebbe dal diritto alla prestazione, con conseguente restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Bonus psicologo 2022</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/3835-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 07:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bonus psicologo 2022 Con circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l&#8217;INPS spiega come presentare domanda per il bonus psicologo 2022. Si tratta di  un contributo economico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell&#8217;elenco degli psicoterapeuti nell&#8217;ambito dell&#8217;albo degli psicologi. Il contributo viene erogato dalle Regioni [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1148" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress1.jpg" alt="" width="413" height="310" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress1.jpg 413w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 413px) 100vw, 413px" /></a>Bonus psicologo 2022</h1>
<p>Con circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l&#8217;INPS spiega come presentare domanda per il bonus psicologo 2022. Si tratta di  un contributo economico per sostenere le<strong> spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati </strong>regolarmente iscritti nell&#8217;elenco degli psicoterapeuti nell&#8217;ambito dell&#8217;albo degli psicologi.</p>
<p>Il contributo viene erogato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sotto forma di <strong>bonus nel limite massimo di 600 euro per persona</strong>, importo parametrato in base all’ISEE del richiedente.</p>
<p>Il bonus non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.</p>
<h2>Bonus psicologo 2022: a chi spetta</h2>
<p>Per beneficiare del Bonus psicologo 2022 occorre trovarsi “in <strong>condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica,</strong> a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica” ed essere “nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.</p>
<p>In aggiunta, al momento della presentazione della domanda, è richiesto il <a href="https://www.jpost.com/promocontent/10-best-call-tracking-software-apps-731530">possesso</a> dei seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>essere residente in Italia;</li>
<li>disporre di un<strong> valore ISEE </strong>in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, <strong>non superiore a 50.000 euro</strong>;</li>
<li>non avere già beneficiato del Bonus psicologo 2022 (il beneficio è riconosciuto infatti una sola volta).</li>
</ul>
<h2>Bonus psicologo 2022: quanto spetta</h2>
<p>L’importo del Bonus psicologo 2022 è modulato in base all&#8217;ISEE nel seguente modo:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Valori ISEE</strong></td>
<td><strong>Importo del beneficio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>ISEE inferiore a 15.000 euro</td>
<td>Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario</td>
</tr>
<tr>
<td>ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro</td>
<td>Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario</td>
</tr>
<tr>
<td>ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro</td>
<td>Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Bonus psicologo 2022: come presentare domanda</h2>
<p>Per beneficiare del bonus si dovrà accedere al <strong>servizio online “Contributo sessioni psicoterapia</strong>” sul portale web dell&#8217;INPS, con SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).</p>
<p>In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center Integrato.</p>
<p>Il richiedente, autocertificando i requisiti attraverso il modulo telematico di presentazione della richiesta di bonus, può presentare domanda:</p>
<ul>
<li>per sé stesso;</li>
<li>per conto di un soggetto minore d&#8217;età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;</li>
<li>per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, se rispettivamente tutore, curatore o amministratore di sostegno.</li>
</ul>
<p>Le domande sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata da parte dell&#8217;INPS.</p>
<h2>Bonus psicologo 2022: erogazione</h2>
<p>Ricevute le domande, l&#8217;INPS verifica la sussistenza dei requisiti e, a scadenza del termine di presentazione delle domande, stila le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione.</p>
<p>Il completamento della <strong>definizione delle graduatorie</strong> verrà comunicato con messaggio. Dalla data di pubblicazione del messaggio il beneficiario avrà 180 giorni di tempo per usufruire del bonus. L&#8217;Istituto invierà inoltre ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati in domanda, l’esito della domanda tramite SME e/o mail.</p>
<p>Nel provvedimento di accoglimento della domanda saranno indicati l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere consegnato al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il professionista dovrà indicarlo, in apposita sezione, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.</p>
<p>La concessione del Bonus psicologo 2022 è consentita nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/3835-2/">Bonus psicologo 2022</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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