La riforma Fornero è intervenuta sulla disciplina delle Partite I.V.A. prevedendo, all’art. 69-bis comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, l’applicazione di una presunzione che ne determina la conversione in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Tuttavia, la presunzione non opera (comma 3 art. 69-bis D.Lgs. n. 276/2003) con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività. Ebbene, il Ministero interviene e con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 evidenzia l’ambito di non applicazione della presunzione prevista.

Per leggere clicca su ML-Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012-PIVA.