untitledCon l’ipotesi di accordo 26 novembre 2016 Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti. L’ipotesi di accordo 26 novembre 2016, che scade il 31 dicembre 2019, deve essere sottoposto alla consultazione certificata dei lavoratori e quindi alla sottoscrizione formale per la validazione.

Di seguito, alcune delle principali novità economiche previste.

Una tantum. A partire da marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017, con la retribuzione sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad € 80,00. Tale importo è altresì comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali ma è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.

Minimi tabellari. Per la vigenza dell’accordo viene introdotto in via del tutto sperimentale un nuovo meccanismo di definizione dei minimi contrattuali.

Mentre per il 2016 sono confermati gli importi in essere, dal 2017, nel mese di maggio di ogni anno le Parti calcoleranno gli incrementi dei minimi contrattuali adeguandoli – nel mese di giugno – sulla base dell’inflazione consuntivata misurata con l’Ipca al netto degli energetici importati. In seguito, nel mese giugno 2017 si prenderà a riferimento il tasso medio di variazione del 2016 sul 2015. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti dei minimi assorbono gli aumenti individuali riconosciuti dopo tale data (se concessi con clausola espressa di non assorbibilità), nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale alla stessa data con eccezione degli importi connessi alle modalità della prestazione (es. indennità/maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, per turni).

Orario di lavoro. Per i lavoratori turnisti, non vige più la norma per cui delle 5 ore di permessi retribuiti ammesse come fruizione collettiva di riduzione annua, in presenza di esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 ore possono essere rese non fruibili entro l’anno con pagamento a dicembre o accantonamento nel conto ore individuale.

Pertanto, per la reperibilità le Parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di reperibilità secondo le stesse modalità utilizzate per il calcolo dei minimi contrattuali.

Ferie. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti, le aziende accorderanno ai lavoratori la possibilità di usufruire di assenze continuative utilizzando le ferie e i permessi retribuiti, nelle seguenti misure:

– aziende fino a 150 dipendenti, per il 2% dei lavoratori in forza;

– aziende oltre 150 dipendenti, per il 3% dei lavoratori in forza.

Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede di lavoro, compete un rimborso delle spese sostenute o, in alternativa, un’indennità di trasferta forfettaria, considerando che entrambi i trattamenti economici spettano anche per gli eventuali giorni festivi.

Il rimborso per il pasto meridiano spetta per trasferte in luoghi di distanza superiore a 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito, ovvero, indipendentemente dalla distanza chilometrica, quando lo stesso, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede di lavoro per la consumazione del pasto usando i normali mezzi di trasporto o quelli messi a disposizione dell’azienda.

Il rimborso per il pasto serale spetta quando il lavoratore non possa rientrare nella propria abitazione, usando i normali mezzi di trasporto o quelli messi a disposizione dall’azienda, entro le ore 21 o ore successive alle quali sarebbe rientrato muovendo dalla sede di origine.

Il rimborso per il pernottamento è dovuto al lavoratore che per ragioni di servizio non possa rientrare nella propria abitazione, usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, entro le ore 22.

Tuttavia, qualora risultasse che il lavoratore non ha sopportato spese relative ai pasti o al pernottamento i rimborsi non spettano.

Il rimborso delle spese dei pasti non sarà erogato qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dell’azienda (buoni pasto, convenzioni) o li consumi presso la mensa della sua azienda o quella del cliente (in tal caso ha diritto all’eventuale differenza di spesa).

Inoltre, le spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall’azienda saranno anticipate dall’azienda.

L’indennità di trasferta è fissata nei seguenti importi (imputati per il 15% ai 2 pasti e per il 70% al pernottamento):

Tipologia Importi
Trasferta   intera 42,80
Pasto   meridiano o serale 11,72
Pernottamento 19,36

L’indennità è aumentata del 10% per i lavoratori comandati a prestare la propria opera in alta montagna o in sottosuolo. Le Parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta con le stesse modalità utilizzate per il calcolo dei minimi contrattuali.

Per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro è corrisposto ai lavoratori (non per il personale direttivo), un compenso pari all’85% della normale retribuzione, che viene invece integralmente corrisposta per il tempo di viaggio coincidente con l’orario normale di lavoro.

L’indennità di trasferta e il compenso di viaggio sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.

In caso di malattia o infortunio il trattamento di trasferta è dovuto per un limite massimo di 10 giorni. In caso di ricovero in ospedale durante la trasferta, il trattamento durante la degenza è dovuta in misura pari alla sola indennità per il pernottamento, per un massimo di 15 giorni.

Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta possono essere concessi permessi non retribuiti. Per le trasferte di durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il rimborso spese per i mezzi di trasporto e per i pasti, 3 giorni di permesso, di cui 1 retribuito.

Trasferimento. I lavoratori di età superiore ai 52 anni, se uomini, e 48, se donne, possono essere trasferiti in altra sede solo a richiesta del lavoratore, in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale. In ogni caso, per comunicare il trasferimento occorre un preavviso non inferiore a 20 giorni. Tuttavia, la disciplina non si applica nel casi di trasferimenti effettuati nel raggio di 25 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere.

Maternità. I congedi parentali spettano ad entrambi i genitori per ogni bambino nei primi 12 anni di vita, con modalità oraria, giornaliera o continuativa.

L’utilizzo orario è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore, da riproporzionare rispettivamente ad 1 ora e 2 ore per i part time pari o inferiori a 20 ore settimanali. La fruizione oraria non potrà comunque essere programmata per un periodo inferiore ad 1 giorno lavorativo nel mese di utilizzo.

Per usufruire del diritto il genitore deve presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta con l’indicazione di inizio e fine del periodo richiesto, il numero di giorni equivalenti, il calendario del frazionamento e copia del certificato di nascita.

L’accordo fornisce i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile relativo all’orario normale di 40 ore settimanale. Il monte ore a disposizione del genitore, relativo a 6 mesi, è pari a 1.044 ore totali, 1.218 ore relativo a 7 mesi e 1.740 ore relativo a 10 mesi, e il valore economico di ogni ora equivale ad 1/173 della retribuzione media globale mensile.

Nel caso in cui l’utilizzo delle ore programmate subisca modifiche che non permettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giorni equivalenti:

– le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo e conguagliate dall’azienda all’Inps nel mese successivo al mese di fruizione;

– in caso di risoluzione del rapporto, le ore residue non conguagliabili all’Inps, in quanto frazioni di giornata equivalenti, saranno coperte con l’utilizzo delle ore di ferie o permessi retribuiti.

Diritto allo studio, lavoratori studenti e formazione continua. Dal 1° gennaio 2017, i lavoratori a tempo indeterminato saranno coinvolti, ogni triennio, in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite, al cui costo l’azienda parteciperà fino ad un massimo di € 300. Sempre l’azienda dovrà determinare, all’inizio di ogni triennio, il monte ore a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 7 ore annue per 3 e quindi per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, eccetto conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e di diritto allo studio non possono superare il 3% complessivo degli occupati;  per le aziende fino a 200 dipendenti l’eventuale frazione risultante dall’applicazione della percentuale viene arrotondata all’unità superiore.

L’accordo stabilisce le quantità di permessi retribuiti, a carico del monte ore suddetto, a disposizione per la partecipazione ai corsi per ottenere il titolo di studio riferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ).

Inoltre, gli studenti lavoratori hanno diritto a ulteriori permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (ma non per esami universitari che siano stati sostenuti più di 2 volte nello stesso anno accademico).

I lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno anche richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.

Assistenza integrativa. Dal 1° ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza a tale data sono iscritti a MetaSalute, salvo rinuncia scritta, mentre gli assunti successivamente saranno iscritti con la prima finestra utile, come stabilito dal Regolamento.

Sono iscritti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, anche part time, di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione (in caso di proroga del contratto, l’iscrizione è automaticamente prolungata).

La contribuzione a carico azienda è pari ad €156 annui (12 quote mensili da € 13), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016. In particolare, per i familiari non fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto, vi è la possibilità di iscriversi con copertura a loro carico.

La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex L. n. 223/1991 ovvero percettori di Naspi.

Inoltre, nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, a partire dal 1° ottobre 2017 la contribuzione non potrà essere inferiore ad € 156 annui.

Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore ad € 156 annui entro il 31 dicembre 2017,.

Flexible benefits. Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori “flexible benefits” per un costo massimo di € 100 dal 1° giugno 2017, € 150 dal 1° giugno 2018 e € 200 dal 1° giugno 2019.

Previdenza complementare. Dal 1° giugno 2017 la contribuzione a carico azienda al fondo Cometa è pari al 2% dei minimi contrattuali ed i lavoratori devono versare un contributo almeno pari all’1,2% dei minimi contrattuali.