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	<title>In evidenza Archivi - Studio Loscalzo</title>
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		<title>Nuovo &#8216;Bonus Zes Unica&#8217; dal 1^ settembre 2024</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/nuovo-bonus-zes-unica-dal-1-settembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed1tor3_Loscalzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riportiamo i tratti salienti della nuova agevolazione nota come &#8216;Bonus Zes&#8217; introdotta dal Decreto Coesione. Periodo di Applicazione L’agevolazione si applica alle assunzioni che vengono effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Datori di Lavoro Beneficiari Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, nel mese in cui assumono, abbiano [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo i tratti salienti della nuova agevolazione nota come &#8216;Bonus Zes&#8217; introdotta dal Decreto Coesione.<br />
<strong>Periodo di Applicazione</strong><br />
L’agevolazione si applica alle assunzioni che vengono effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.<br />
<strong>Datori di Lavoro Beneficiari</strong><br />
Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, nel mese in cui assumono, abbiano fino a 10 dipendenti.<br />
<strong>Lavoratori Coinvolti</strong><br />
L’incentivo è destinato ai lavoratori che, al momento dell&#8217;assunzione, abbiano compiuto almeno 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi, salvo il caso in cui siano stati assunti precedentemente da un datore di lavoro che abbia già usufruito parzialmente dell’esonero.<br />
<strong>Tipologie di Contratti Agevolati</strong><br />
Rientrano nell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo indicato per sedi o unità produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che fanno parte della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. Sono esclusi da questa agevolazione i contratti di lavoro dirigenziale, i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.<br />
<strong>Entità dell’Incentivo</strong><br />
L’agevolazione consiste nell&#8217;esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, con un limite massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo esonero è concesso per un massimo di 24 mesi, rispettando i limiti di spesa autorizzati, le procedure e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’aliquota utilizzata per il calcolo delle prestazioni pensionistiche resta inalterata.<br />
<strong>Requisiti Aggiuntivi</strong><br />
L’esonero dai contributi è concesso solo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, secondo quanto stabilito dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Si devono inoltre rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.<br />
<strong>Note Importanti</strong><br />
1. L’agevolazione è subordinata all’approvazione della Commissione europea.<br />
2. Le modalità operative per l&#8217;applicazione dell&#8217;esonero saranno definite in un futuro decreto ministeriale.<br />
3. L’esonero non può essere combinato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa attuale, ma è pienamente compatibile con l&#8217;incremento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).<br />
4. Se il lavoratore assunto con l’esonero viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, o se un altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva viene licenziato entro sei mesi dall’assunzione incentivata, l’esonero sarà revocato e il beneficio dovrà essere restituito.</p>
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		<item>
		<title>Decreto Coesione: dal 1^ settembre 2024 arriva il nuovo Bonus Giovani</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/decreto-coesione-dal-1-settembre-2024-arriva-il-nuovo-bonus-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ed1tor3_Loscalzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riportiamo una sintesi della nuova agevolazione introdotta dal Decreto Coesione nota come &#8216;Bonus Giovani&#8217;. Periodo di Agevolazione L&#8217;incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l&#8217;obiettivo di favorire l’occupazione stabile tra i giovani. Datori di Lavoro Ammessi L&#8217;agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, inclusi gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/decreto-coesione-dal-1-settembre-2024-arriva-il-nuovo-bonus-giovani/">Decreto Coesione: dal 1^ settembre 2024 arriva il nuovo Bonus Giovani</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg" alt="" width="1050" height="590" class="alignleft size-full wp-image-12352" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani.jpg 1050w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-300x169.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-1024x575.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-768x432.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2024/09/1509357480_giovani-997x560.jpg 997w" sizes="(max-width: 1050px) 100vw, 1050px" /></a>Riportiamo una sintesi della nuova agevolazione introdotta dal Decreto Coesione nota come &#8216;Bonus Giovani&#8217;.<br />
<strong>Periodo di Agevolazione</strong><br />
L&#8217;incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l&#8217;obiettivo di favorire l’occupazione stabile tra i giovani.<br />
<strong>Datori di Lavoro Ammessi</strong><br />
L&#8217;agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici e i soggetti privati che non sono considerati imprenditori (come, ad esempio, i datori di lavoro agricoli). Tuttavia, sono esclusi da questo beneficio le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro domestici.<br />
<strong>Lavoratori Beneficiari</strong><br />
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato. È importante notare che l&#8217;esonero è concesso anche nel caso di precedenti assunzioni con contratto di apprendistato, purché queste non siano state trasformate in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<br />
<strong>Tipologie di Contratti Ammessi</strong><br />
Sono ammessi all&#8217;incentivo i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia per nuove assunzioni che per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti dirigenziali, così come i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.<br />
<strong>Entità dell’Incentivo</strong><br />
L’incentivo consiste nell&#8217;esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l&#8217;esclusione dei premi e contributi dovuti all&#8217;INAIL, per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, in conformità con i limiti di spesa autorizzati e nel rispetto delle procedure e dei criteri territoriali e di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l&#8217;esonero può arrivare fino a 650 euro al mese. L’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi. L&#8217;aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.<br />
<strong>Condizioni Supplementari</strong><br />
L&#8217;esonero contributivo è disponibile solo per i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l&#8217;assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991, nella stessa unità produttiva. Devono inoltre essere rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall&#8217;articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.<br />
<strong>Note Importanti</strong><br />
1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l&#8217;esonero, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, se avviene entro sei mesi dall&#8217;assunzione incentivata, comporta la revoca dell&#8217;esonero e il recupero del beneficio goduto.<br />
2. L&#8217;efficacia dell&#8217;agevolazione è subordinata all&#8217;approvazione della Commissione europea.<br />
3. Le modalità specifiche di attuazione dell&#8217;esonero saranno definite in un prossimo decreto ministeriale.<br />
4. L&#8217;esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, ma è pienamente compatibile con l&#8217;aumento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, come previsto dall&#8217;articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).</p>
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		<title>FINANZIARIA 2023 E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/finanziaria-2023-e-agevolazioni-contributive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per favorire l&#8217;accesso al mercato del lavoro di soggetti esclusi o potenzialmente a rischio di esclusione, il disegno di legge finanziaria 2023 ha previsto una serie di agevolazioni, subordinate all’autorizzazione della Commissione UE. Assunzione di giovani under 36 Il disegno di legge di Bilancio prevede che nel 2023 i datori di lavoro del settore privato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3914" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023.jpg" alt="" width="800" height="430" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023.jpg 800w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023-300x161.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023-768x413.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Decontribuzioni-imprese-2023-600x323.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>Per favorire l&#8217;accesso al mercato del lavoro di soggetti esclusi o potenzialmente a rischio di esclusione, il disegno di legge finanziaria 2023 ha previsto una serie di agevolazioni, subordinate all’autorizzazione della Commissione UE.</p>
<p><strong>Assunzione di giovani under 36</strong></p>
<p>Il disegno di legge di Bilancio prevede che nel 2023 i datori di lavoro del settore privato potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi in caso di assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, con:</p>
<ul>
<li>assunzione diretta a tempo indeterminato o</li>
<li>in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.</li>
</ul>
<p>L&#8217;esonero è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.</p>
<p>Ferma restando l&#8217;aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto:</p>
<ul>
<li>nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);</li>
<li>nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;</li>
<li>per un periodo massimo di 36 mesi.</li>
</ul>
<p>Il periodo di fruizione viene elevato a <strong>48 mesi</strong> per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p>
<p>Condizione per potervi accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l&#8217;assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.</p>
<p><strong>Assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</strong></p>
<p>Viene riconosciuto l’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), ai datori di lavoro del settore privato che, nel 2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o trasformano il rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato) i beneficiari del reddito di cittadinanza.</p>
<p>L’esonero è riconosciuto:</p>
<ul>
<li>per un periodo massimo di 12 mesi;</li>
<li>nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</li>
</ul>
<p><strong>Assunzione femminile</strong></p>
<p>Viene riconosciuto l’esonero contributivo totale nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui in favore dei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;</li>
<li>qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell&#8217;ambito dei fondi strutturali dell&#8217;Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</li>
<li>donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo -donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</li>
<li>donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Congedo parentale: indennità maggiorata all’80% per un mese entro i 6 anni del bambino</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/congedo-parentale-indennita-maggiorata-all80-per-un-mese-entro-i-6-anni-del-bambino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 13:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fra gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio 2023 presentati dal Governo c’è una disposizione che estende al lavoratore padre l’aumento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di un mese di congedo parentale che il predetto disegno di legge disponeva per la sola lavoratrice madre. I genitori &#8211; lavoratori subordinati &#8211; potranno fruirne in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/congedo-parentale.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3907" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/congedo-parentale.jpg" alt="" width="844" height="633" /></a></p>
<p>Fra gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio 2023 presentati dal Governo c’è una disposizione che estende al lavoratore padre l’aumento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di un mese di congedo parentale che il predetto disegno di legge disponeva per la sola lavoratrice madre. I genitori &#8211; lavoratori subordinati &#8211; potranno fruirne in via alternativa, per uno dei mesi fruito entro il sesto anno di vita del figlio.</p>
<p><strong>Quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 105/2022</strong></p>
<p>Il D.Lgs. n. 105/2022 ha recentemente aumentato da sei a nove mesi il numero di mesi di congedo parentale fruibili entro il dodicesimo anno di vita del figlio, per i quali a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un&#8217;indennità pari al 30 per cento della retribuzione. In aggiunta i genitori, in alternativa, hanno diritto ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, indennizzabile al 30 per cento.</p>
<p>Il citato decreto legislativo ha quindi aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.</p>
<p>Con il disegno di legge finanziaria si modifica l’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo che uno dei mesi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino possa essere indennizzato all’80 per cento, sia che ne fruisca la madre, sia che ne fruisca il padre. Pertanto, ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. <strong>Uno di questi mesi, se fruito entro i 6 anni di età del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia), potrà essere indennizzato all’80 per cento della retribuzione spettante.</strong></p>
<p>Il D.Lgs.n. 105/2022 ha, peraltro, previsto che anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l&#8217;importo del trattamento minimo di pensione a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/congedo-parentale-indennita-maggiorata-all80-per-un-mese-entro-i-6-anni-del-bambino/">Congedo parentale: indennità maggiorata all’80% per un mese entro i 6 anni del bambino</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale esente fino a 3.000 euro</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/welfare-aziendale-esente-fino-a-3-000-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.loscalzo.it/?p=3896</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; L’art. 12 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, sia l’innalzamento a 600 euro della soglia di esenzione stabilita dall’art. 51, comma 3, del Tuir per i fringe benefits assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, sia la possibilità che il datore di lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/welfare-aziendale-esente-fino-a-3-000-euro/">Welfare aziendale esente fino a 3.000 euro</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-3897" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare.jpg" alt="" width="2127" height="1409" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare.jpg 2127w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-300x199.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-1024x678.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-768x509.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-1536x1018.jpg 1536w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-2048x1357.jpg 2048w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-845x560.jpg 845w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/Energia-Gruppo-dacquisto-energia-gruppo-dacquisto-gas-risparmio-energetico-bellette-energia-e-gas-caro-energia-e-gas-bollette-welfare-600x397.jpg 600w" sizes="(max-width: 2127px) 100vw, 2127px" /></a></p>
<p>L’art. 12 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, sia l’innalzamento a 600 euro della soglia di esenzione stabilita dall’art. 51, comma 3, del Tuir per i fringe benefits assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, sia la possibilità che il datore di lavoro anticipi e/o rimborsi in esenzione d’imposta le spese sostenute dai dipendenti per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.</p>
<p>Più recentemente, sul tema è tornato l’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Aiuti-quater), il quale, modificando il citato art. 12 del decreto-legge n. 115, ha innalzato ulteriormente a 3000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefits per il 2022.</p>
<p><u>L’erogazione del bonus 3000 euro è facoltativa e dipende dalle decisioni della singola azienda privata</u> e limitatamente all&#8217;anno 2022 (retribuzioni da pagare entro il 12.01.2023).</p>
<p>Destinatari del bonus 3000 euro sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed è volto a coprire i costi di bollette della luce, del gas e dell’acqua sostenuti dai beneficiari corso del 2022.</p>
<p>Con particolare riferimento all’innalzamento della quota di non concorrenza fino a 3000 euro mediante il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (scritta quando il limite era stato alzato a 600 euro ma che si ritiene applicabile al nuovo limite dei 3000 euro) l’Agenzia ha chiarito che tali utenze domestiche possono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.</p>
<p>E’ possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico anche qualora queste siano intestate:</p>
<ul>
<li>al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;</li>
<li>al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.</li>
</ul>
<p>Per richiedere il bonus 3.000 euro il datore di lavoro potrà acquisire e conservare:</p>
<ul>
<li>la documentazione volta a giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, nel rispetto della normativa della privacy</li>
</ul>
<p>oppure</p>
<ul>
<li>una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento)</li>
</ul>
<p>oltre ad una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore che attesti che le fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro.</p>
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		<title>Settore edile: riduzione dell&#8217;11,50% per l&#8217;anno 2022</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/settore-edile-riduzione-dell1150-per-lanno-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il decreto 5 settembre 2022, il Ministero del lavoro ha disposto la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per il 2022 nella misura dell&#8217;11,50%, confermando così quanto stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto sui contributi Inps diversi da quelli pensionistici e non è [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3892" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R-300x200.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R-768x512.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R-840x560.jpg 840w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/12/R-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>Con il decreto 5 settembre 2022, il Ministero del lavoro ha disposto la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per il 2022 nella misura dell&#8217;11,50%, confermando così quanto stabilito negli anni passati.<br />
La riduzione ha effetto sui contributi Inps diversi da quelli pensionistici e non è cumulabile per eventuali rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo.</p>
<p><strong>La contribuzione ridotta, a chi spetta?</strong><br />
La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro edili classificati nel settore:<br />
• Industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;<br />
• Artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;<br />
• Con i codici ATECO da 412000 a 439909.<br />
Sono invece escluse dalla riduzione contributiva le imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici e simili, contraddistinte da:<br />
• Codici ATECO da 432101 a 432909;<br />
• Codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.</p>
<p><strong>La contribuzione ridotta, quali requisiti?</strong><br />
Per accedere al beneficio sono previsti i seguenti requisiti:<br />
• regolarità contributiva;<br />
• rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile;<br />
• assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.</p>
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		<title>Rientro dalla maternità e riduzione contributi della lavoratrice</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/rientro-dalla-maternita-e-riduzione-contributi-della-lavoratrice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS chiarisce le modalità di fruizione del doppio bonus previdenziale per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Per il 2022 queste lavoratrici potranno cumulare la riduzione contributiva del 50% e, sulla quota di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/11/maternita-madre.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3883" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/11/maternita-madre.jpg" alt="" width="600" height="300" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/11/maternita-madre.jpg 600w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/11/maternita-madre-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>Con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS chiarisce le modalità di fruizione del doppio bonus previdenziale per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.</p>
<p>Per il 2022 queste lavoratrici potranno cumulare la riduzione contributiva del 50% e, sulla quota di contribuzione residua, l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali incrementata di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.</p>
<p><strong>Rientro dal congedo di maternità: a chi spetta l&#8217;esonero contributivo</strong></p>
<p>L&#8217;esonero contributivo può essere riconosciuto:<br />
1) in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022;<br />
2) a tutte le lavoratrici madri dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, anche se part-time, apprendiste, lavoratrici domestiche o con rapporto di lavoro intermittente ovvero instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o a scopo di somministrazione;<br />
3) alle lavoratici dipendenti di datori di lavoro privati, anche se agricoli e non imprenditori;<br />
4) in caso di rientro nel posto di lavoro a seguito della fruizione del congedo di maternità.<br />
L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).</p>
<p><strong>Rientro dal congedo di maternità: importo della riduzione contributiva</strong><br />
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di 12 mensilità che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.<br />
Sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata:<br />
• l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali prevista dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022,<br />
• e, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l&#8217;incremento di riduzione di 1,2 punti percentuali di cui all’articolo 20, comma 1, del Decreto Aiuti-bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155).</p>
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		<item>
		<title>Aumento esonero contributivo al 2% per il lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/aumento-esonero-contributivo-al-2-per-il-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS  ha reso noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/aumento-esonero-contributivo-al-2-per-il-lavoratore-dipendente/">Aumento esonero contributivo al 2% per il lavoratore dipendente</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-327" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg" alt="" width="726" height="390" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084.jpg 726w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084-300x161.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2011/05/084-600x322.jpg 600w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /></a>Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS  ha reso noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, arrivando così a 2 punti percentuali.</p>
<p>L’incremento opera sulla quota dei contributi previdenziali per l&#8217;invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera l’importo di 2.692 euro al mese maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p>
<p><strong>Massimale e tredicesima mensilità</strong></p>
<p>Nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio pari a 2 punti percentuali, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, ove sia inferiore o uguale al suddetto limite, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, ove sia inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.</p>
<p>Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva venissero erogati nei singoli mesi la riduzione opererà distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) nel rispetto del limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima a condizione che l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12).</p>
<p><strong>Presenza di rapporti di lavoro plurimi</strong></p>
<p>Per il lavoratore che svolge attività lavorativa presso distinti datori di lavoro, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà sempre di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.</p>
<p>Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2022</p>
<p>Non si applica l’esonero al prestatore di lavoro che, cessata l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022, riceve nell’anno 2023 le competenze di fine rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.).</p>
<p><strong>Quattordicesima mensilità</strong></p>
<p>La riduzione contributiva trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l’erogazione della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l&#8217;importo di 2.692 euro.</p>
<p><strong>Datori di lavoro agricoli</strong></p>
<p>Rimangono valide le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 43/2022.</p>
<p>Con riferimento allo sgravio nella misura del 2% relativo alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per la fruizione dell’esonero nella misura dello 0,8% applicando la nuova misura del 2%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/aumento-esonero-contributivo-al-2-per-il-lavoratore-dipendente/">Aumento esonero contributivo al 2% per il lavoratore dipendente</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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		<item>
		<title>Bonus chef 2022</title>
		<link>https://www.loscalzo.it/bonus-chef-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l&#8217;acquisto di attrezzature e corsi di formazione. Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3872" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg" alt="" width="1600" height="1000" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni.jpg 1600w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-300x188.jpg 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-1024x640.jpg 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-768x480.jpg 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-1536x960.jpg 1536w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-896x560.jpg 896w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/chef-de-partie-mansioni-600x375.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a>Il Bonus chef è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 per le spese sostenute dai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, operativi sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, per l&#8217;acquisto di attrezzature e corsi di formazione.</p>
<p>Tale norma fissava come arco temporale utile per sostenere le spese che danno diritto al credito d’imposta il periodo che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Di fatto, però, l’agevolazione non è mai diventata operativa per l’assenza del decreto attuativo.</p>
<p>Con la successiva legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvata lo scorso febbraio, il periodo è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p>L’attesa, però, non è terminata e l’accesso all’agevolazione non è ancora sbloccato: sarà necessario un ulteriore passaggio per definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza.</p>
<p><strong>Soggetti beneficiari e spese ammissibili</strong></p>
<p>L’incentivo è riservato ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti come:</p>
<ol>
<li>dipendenti;</li>
<li>lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, quindi anche non corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti.</li>
</ol>
<p>Per accedere al credito d’imposta questi devono presentare i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;</li>
<li>essere alle dipendenze almeno a partire dal 1° gennaio 2021, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, o svolgere come lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, attività di cuoco professionista svolta presso le stesse strutture (anche senza essere in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0);</li>
<li>essere nel pieno godimento dei diritti civili.</li>
</ol>
<p>Le spese su cui si applica il bonus cuochi professionisti sono quelle legate:</p>
<ol>
<li>all’acquisto di beni strumentali durevoli. Per beni durevoli si intendono quindi, da una parte, macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, dall’altra strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;</li>
<li>alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.</li>
</ol>
<p>Le spese devono, dunque, essere strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti e devono essere sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Non sono ammesse all&#8217;agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre lo è l&#8217;Imposta sul valore aggiunto.</p>
<p><strong>Tipologia di agevolazione</strong></p>
<p>L&#8217;agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e   il 31 dicembre 2022.</p>
<p>L&#8217;agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l&#8217;importo di 6.000 euro.</p>
<p>Per fruire dell’incentivo, i soggetti interessati in possesso dei requisiti devono presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.</p>
<p>Trascorso il periodo per la presentazione delle domande, il Ministero accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza.</p>
<p>Per le domande andate a buon fine, il MISE determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate.</p>
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		<title>Fringe benefit non tassati entro il limite di 600 euro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 10:20:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Una importante novità è stata introdotta dal Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che consente di non tassare, nel limite di 600 euro,  le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  L’agevolazione è limitata al 2022. La [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3868" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax.png" alt="" width="2000" height="1333" srcset="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax.png 2000w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-300x200.png 300w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-1024x682.png 1024w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-768x512.png 768w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-1536x1024.png 1536w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-840x560.png 840w, https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2022/09/fringe-benefit-tax-600x400.png 600w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></a>Una importante novità è stata introdotta dal Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che consente di non tassare, nel limite di 600 euro,  le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.  L’agevolazione è limitata al 2022.</p>
<p>La nuova disposizione va in discontinuità rispetto a quanto previsto dall’articolo 112 del Dl 104/2020, secondo il quale «limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46». Ora, l’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».</p>
<p>La “deroga” in sostanza riguarda: da un lato, il perimetro oggettivo della norma includendo anche determinate “somme”; dall’altro, l’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro.</p>
<p>In merito all’aspetto oggettivo, come previsto in precedenti interpretazioni, si rileva che la locuzione «somme erogate e rimborsate» consente l’esenzione fiscale «sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo» (circolare 5/E/2018, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, nel settore privato, considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.</p>
<p>Sotto l’aspetto soggettivo, la disposizione è rivolta ai «lavoratori dipendenti». In analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co). Un’interpretazione differente, volta a rendere la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come ad esempio espresso dalle Entrate riguardo l’esenzione dei buoni carburante (circolare 27/E/2022), renderebbe di fatto operativo un doppio canale nell’applicazione dall’articolo 51, comma 3, del Tuir che mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.</p>
<p>Inoltre, si rileva che il decreto, almeno esplicitamente, non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.</p>
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