La possibilità per più lavoratori di usufruire dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per assistere la stessa persona con disabilità grave non comporta un aumento dei giorni complessivamente disponibili.
A chiarirlo ulteriormente è l’INPS con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, che fornisce indicazioni operative anche sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite mensile e dalla fruizione contemporanea dei permessi.
Più familiari possono condividere i permessi
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha modificato l’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, eliminando il precedente principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”.
Di conseguenza, il diritto ai permessi può essere riconosciuto, su richiesta, a più lavoratori aventi diritto per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità.
La condivisione del beneficio, tuttavia, non moltiplica i giorni di permesso: resta fermo il limite massimo complessivo di tre giorni al mese, fruibili anche a ore, che devono essere utilizzati in maniera alternativa tra i diversi lavoratori autorizzati.
Cosa accade se vengono superati i tre giorni
La circolare INPS n. 100/2026 precisa che, qualora più lavoratori autorizzati superino complessivamente il limite mensile, le giornate o le ore eccedenti costituiscono una fruizione indebita.
Per individuare le assenze da recuperare viene applicato il criterio della priorità temporale: una volta esauriti i tre giorni disponibili, le giornate o le ore fruite successivamente non sono dovute.
Ad esempio, se il lavoratore A utilizza i permessi nei giorni 5, 10 e 15 del mese e il lavoratore B utilizza un ulteriore giorno di permesso il giorno 20, sarà quest’ultima giornata, in quanto successiva al raggiungimento del limite complessivo, a essere oggetto di recupero.
Permessi utilizzati contemporaneamente
Una disciplina particolare riguarda il caso in cui due o più lavoratori usufruiscano del permesso nella stessa giornata o nelle medesime ore per assistere la stessa persona.
La fruizione contestuale non rispetta il principio dell’alternanza previsto dalla normativa. In questo caso non è possibile applicare un criterio di priorità temporale e l’INPS procede alla ripartizione proporzionale dell’indebito in parti uguali tra i lavoratori che hanno utilizzato contemporaneamente il beneficio.
Se, ad esempio, due lavoratori usufruiscono entrambi di una giornata di permesso nella stessa data per il medesimo assistito, l’indebito relativo a quella giornata viene attribuito per il 50% a ciascun lavoratore.
L’importanza della programmazione
Quando più familiari sono autorizzati a utilizzare i permessi per la stessa persona, diventa quindi particolarmente importante una corretta programmazione delle assenze.
Il coordinamento tra i lavoratori interessati consente non soltanto di assicurare l’effettiva assistenza alla persona con disabilità, ma anche di evitare il superamento del limite complessivo mensile e la sovrapposizione delle giornate o delle ore di permesso.
In sintesi
| Situazione | Regola applicabile |
|---|---|
| Più lavoratori assistono la stessa persona | È possibile |
| Limite dei permessi | 3 giorni mensili complessivi |
| Fruizione tra più aventi diritto | Deve avvenire alternativamente |
| Superamento dei 3 giorni | Recupero delle giornate/ore successive al raggiungimento del limite |
| Fruizione contemporanea | Non ammessa |
| Due lavoratori assenti contemporaneamente | Recupero dell’indebito ripartito in parti uguali |
La condivisione dei permessi prevista dalla Legge n. 104/1992 offre quindi una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’assistenza familiare, ma richiede un attento coordinamento tra gli aventi diritto: il beneficio può essere condiviso, mentre il limite dei tre giorni mensili rimane unico per la persona assistita.

